Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Movimento Libere DBN

Strumenti personali

Tu sei qui: Home / Notizie

Notizie

Notizie del sito

notizia di prova per Claudio

sono belle cose ma vanno prese con calma

il testo della notizia si vede piu piccolo

domanda i 350 € del bonus e progetta un corso per il MIUR 28.09

Carissimi, le scadenze incalzano e siamo costretti a sovrapporre 2 temi diversi in questa comunicazione; è quindi lunga ma vale la pena di leggerla fino in fondo.

1)    Il rilancio, dopo la sospensione dovuta al Covid, del progetto MIUR.

2)    L’invio del filmato per il presentare la domanda del “Bonus 200 € + eventuale 150 €”

 

1) Anche quest’anno, data la grande richiesta da parte degli insegnati DBN con contatti nel mondo della scuola pubblica, portiamo avanti il PROGETTO MIUR, che dà l’opportunità ai formatori associati del Movimento DBN di offrire corsi ai docenti di ogni ordine e grado della scuola pubblica, che avranno la possibilità di pagare con la carta del docente.

I progetti saranno poi approvati nella primavera 2023 dal Ministero dell’Istruzione tramite gli Uffici Scolastici Regionali e finanziabili con i bonus del Ministero stesso messi a disposizione del personale scolastico per l’aggiornamento (500 € ogni anno). Quest’anno esteso anche ai docenti precari con incarico annuale.

Come è possibile procedere? Diamo la priorità ai corsi da presentare per l’anno scolastico 2023 – 3024 perché la scadenza inderogabile è fissata per il 15 ottobre 2022.

a) Per l’anno scolastico 2023-2024 potete presentare dei nuovi progetti.  Sul sito potete trovare lo schema da rispettare per la creazione di nuove iniziative. 

Ecco il link allo schema

I nuovi progetti devo pervenire al Movimento entro il 6 Ottobre indirizzati a culturamovimentodbn@gmail.com. 
Il Movimento avrà cura di inserire i nuovi progetti sulla piattaforma del Ministero per la richiesta di approvazione. (potete trovare alcuni spunti da vecchi progetti a questo link)

b) Per l’anno scolastico 2022-2023 sarà possibile utilizzare i progetti già approvati che vanno realizzati tra l’ottobre 2022 e giugno 2023. Li pubblicheremo sul sito del Movimento DBN regione per regione entro una decina di giorni.

Vi ricordiamo inoltre che:

a) I progetti saranno presentato dal Movimento e pertanto i pagamenti dei partecipanti (sia di quelli che utilizzano il bonus del Ministero, sia di quelli che versano in proprio) sono necessariamente incassati dal Movimento stesso che provvederà al compenso dei docenti (40-60 €/ora in prima fascia e 80-100 €/ora in seconda fascia)

b) Il corso di aggiornamento potrà svolgersi anche on line se ci sono difficoltà di accesso alle scuole o ai luoghi di svolgimento.

c) Il progetto è riservato ai docenti soci del Movimento trattandosi di attività culturale/formativa (non commerciale). Ai soci benemeriti (tessera 90€/anno) o straordinari (45€/anno). La partecipazione ai corsi sarà aperta a tutti, soci e non soci.

Chi è interessato può scrivere e inviare tutta la documentazione a  culturamovimentodbn@gmail.com 

 

2) Vi inviamo il tanto atteso video che vi guida nella richiesta del famoso bonus 200 € (che nel frattempo è diventato 200€ + eventuali 150€)

Ecco il link al video

Per avere un quadro generale potete rileggere la comunicazione del 22.07 sul sito a questo link

Attenzione! Resta un’ombra sulla interpretazione del punto che avevamo evidenziato in quella comunicazione… lo riportiamo:

cosa vuol dire “con competenza a decorrere dall’anno 2020”?

Non è facile interpretare “il burocratese e il fiscalese” ma sembra significare che il “versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione Inps” deve essere relativo ai redditi del 2020 e non l’anticipo per i redditi 2021. Ma avremo certezze con la pubblicazione delle istruzioni per la presentazione della domanda.

Invece non ci sono certezze perché nel testo della richiesta da compilare sul sito dell’Inps, viene riportato tra i requisiti per presentare la domanda:

"Aver effettuato, con riferimento alla contribuzione di competenza a decorrere dall’anno 2020 entro la data del 18/05/2022 di entrata in vigore del DL 50/2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla Gestione di iscrizione. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50"

la Circolare dell’Inps n. 103, del 26/09/2022 (cioè il giorno stesso della pubblicazione del modello per la richiesta, quindi aggiornatissima) recita:

"Per accedere all’indennità è necessario avere effettuato, entro il 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022, almeno un versamento per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità una tantum, con competenza a decorrere dall’anno 2020. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale in argomento, il predetto requisito contributivo non trova applicazione per i contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento (o contribuzione dovuta da versare per i liberi professionisti) entro la data del 18 maggio 2022."

E torniamo nel buio completo! Ma una cosa è chiara. Chi ha fatto almeno un versamento Inps prima del 18 maggio 2022 in riferimento alla dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2020 può fare con sicurezza la domanda per ricevere i 200 € se ha un reddito complessivo non superiore ai 35.000 (o i 350 € se ha un reddito complessivo non superiore ai 20.000 €)

Per chi avesse un versamento Inps anteriore al 18 maggio 2022 in relazione ai redditi 2021 (ma penso quasi nessuno visto che la scadenza era il 30 giugno) la questione è controversa e attendiamo ulteriori chiarimenti.

Speriamo di avervi fornito informazioni sufficienti a inoltrare la domanda anche se non c’è fretta visto che il termine ultimo è il 30 novembre 2022.

Claudio Parolin, Elena Filippi, Rosaria Fabrizio, Luca Parolin

bonus 200 € + 150 € liberi professionisti 22.09

Carissimi, bisogna ancora avere pazienza; le contorsioni elettorali governo-parlamento-partiti hanno prodotto ritardi ma anche nuove possibilità; ovvero:

il bonus 200 euro per Partite IVA può essere sommato al nuovo bonus 150 euro.

Riassumiamo:

ora i bonus sono 2; uno da 200 € e uno da 150 €.

chi può richiederle? il libero professionista con p.iva che non ha ricevuto il bonus di 200 grazie ad altre posizioni previdenziali (lavoratori dipendenti, pensionati ecc.)

  • Che è già iscritto alla gestione separata dell’Inps alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, con partita IVA e attività lavorativa avviate.
  • Che ha già eseguito almeno un versamento per la contribuzione dovuta alla gestione Inps, con competenza a decorrere dall’anno 2020. (cosa vuol dire? Vedi sotto)*.

condizioni per ottenerli:
Per i 200 €, nel periodo d’imposta 2021 aver percepito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro.
Per i 150 € nel periodo d’imposta 2021 aver percepito un reddito complessivo non superiore a 20mila euro.

Bonus 200 euro e Bonus 150 euro assieme per liberi professionisti con il contributo sociale erogato dall’Inps con domanda unica.

Slitta ancora la data per la presentazione delle domande a non prima del 26 settembre. Non è escluso che si slitti a ottobre.

 Ripetiamo: in pratica, si  di una dovrà fare una domanda unica:

Quindi si potranno chiedere:

200 € con un reddito complessivo 2021 non superiore a 35.000 €
350 € con un reddito complessivo 2021 non superiore a 20.000 € (Bonus 200 euro + Bonus 150 euro)

 

cosa vuol dire “con competenza a decorrere dall’anno 2020”?

Non è facile interpretare “il burocratese e il fiscalese” ma sembra significare che il “versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione Inps” deve essere relativo ai redditi del 2020 e non l’anticipo per i redditi 2021. Ma avremo certezze con la pubblicazione delle istruzioni per la presentazione della domanda.

Appena sarà disponibile vi invieremo le informazioni utili e, se necessario, un filmato illustrativo della procedura.

Claudio Parolin

 

P.S. IMPORTANTE: Abbiamo messo a punto un programma che permette di calcolare in modo semplice e rapido quanto dovrete pagare di tasse e contributi nel 2023. Se siete soci benemeriti o straordinari potete richiederlo scrivendo a segreteriamovimentodb@gmail.com    

 

Come funziona il bonus luce di 200 € per chi ha la partita Iva? 26.06

il Decreto Aiuti ha previsto che l’indennità una tantum di 200 € "bonus luce" spetti anche ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie Inps (come la gestione separata per le p.iva forfetarie).

È stato stanziato un Fondo da 500 milioni dedicato. È però necessario un decreto ministeriale attuativo con requisiti, modalità di erogazione e tempistiche, che sarebbe già dovuto uscire. Ma neanche la circolare n.73 del 25 giugno dell'Inps di ieri entra nel merito.

Per cui possiamo solo anticiparvi quello che sembra essere probabile e “ragionevole”.

a) E' certo è che i lavoratori dipendenti e pensionati lo riceveranno senza far domanda a luglio; è improbabile che possano domandarlo una seconda volta se hanno anche la p.iva forfetaria.

b) Coloro che hanno la p.iva come unica attività potranno farne richiesta ma con tempi medio-lunghi (si parla di ottobre)

Ma sono tutte cose da verificare alla luce dei decreti/circolari che usciranno…. Vi terremo informati.    

Pazienza, ci vuole!

Claudio

Ti facciamo il sito e te lo promuoviamo sui social 17.07

In sintesi, vi proponiamo 2 tipi di servizio:

  1. Per i soci che non hanno un sito web o che lo vogliono rifare ex novo
  2. Per i soci che hanno già un sito e lo vogliono collegare alla rete del Movimento (siti e social).

A quali costi?

1)     La costruzione del sito: per la costruzione del “tuo” sito chiavi in mano 120 € una tantum, compresa una formazione iniziale gratuita (di gruppo on line) per imparare a gestirlo e utilizzarlo bene. 

2)     La manutenzione e l’assistenza continua (facoltativa ma consigliata almeno il primo anno) 90 €/anno

3)     il dominio di tua proprietà e l’hosting (il server che ospita il sito). I costi sono modesti tra i 10 e i 30€ il primo anno, tra i 30 e i 50€ negli anni successivi. Potete farlo da soli o affidare il compito ai ns. specialisti.

Volete una idea di come sarà il sito?  Ecco 2 strumenti:

a)      Le 2 demo di come potrà essere il tuo sito a tua scelta:

  1. Landing Page (pagina unica con scrool ) : Demo 1 
  2. Pagina Web Completa : Demo 2 

b)     Una prima spiegazione di come potrà funzionare la rete siti-social con una scheda conoscitiva per capire la situazione attuale e adeguare la proposta. Ovvio che il progetto sarà di lungo respiro e tenderà a coinvolgere centinaia di soci con una promozione attiva sul web da parte (e a spese) del Movimento. Vedi sul link https://forms.gle/sMZjTb5puCXaP3HP6 

Se sei interessato/a segnalalo alla mail dedicata sitidbn@gmail.com.

Attenzione: il servizio è riservato ai soci benemeriti (90€/anno) o straordinari (45€/anno) del Movimento (sia persone fisiche che associazioni)

p.s. Il Movimento cerca di esserti sempre a fianco nelle tue attività , ora i social sono attivi e richiedono anche la tua presenza, condividi con noi i tuoi contenuti e ricondividi le nostre pubblicazioni attraverso lo strumento del "tag", aumenteremo tutti la visibilità ed in traffico organico delle nostre pagine;  vuoi maggiori dettagli contatta Denis alla mail socialdbn.mov@gmail.com; sarà lieto di informarti in dettaglio.

finanziamentidbn per i soci 25.04

Care socie e soci, scusate il ritardo ma ci teniamo, nel caos generale, a dare solo informazioni certe; e comunque la modulistica per il bando Imprenditoria Femminile è stata pubblicata solo da un paio di giorni.

Abbiamo finalmente messo a punto accordi e procedure per garantire ai nostri soci e socie condizioni “eccezionali” per questo e per i prossimi bandi che “pioveranno sulle nostre teste” nei prossimi mesi.

Quindi, prima di entrare nel merito dell'Imprenditoria Femminile, descriviamo le modalità del servizio che il Movimento è riuscito a mettere in piedi.

 

Parte Prima: i vantaggi per i soci

1)  Il servizio è riservato ai soci benemeriti e straordinari del Movimento con la tessera in corso di validità, visto che il Movimento anticipa 400 € per ciascun socio.

2)  È un servizio che inizia con il bando per l’Imprenditoria Femminile ma che proseguirà proponendo via via nuovi bandi interessanti per il ns. settore che gli esperti convenzionati ci segnaleranno.

3)  I soci che ci hanno manifestato l’interesse ad essere informati costantemente sono a tutt’oggi 216. Un numero adeguato a fornire un servizio di qualità. Chi non è socio ed è interessato può sottoscrivere la tessera di socio benemerito 90€ (con le polizze se opera nelle DBN) o di 45€ (senza le polizze se è esterno alle DBN).

4) Il servizio darà ai soci i seguenti benefici:

     a) Se un socio chiede un servizio personalizzato tipo “HO QUESTO PROGETTO, C’E’ UN BANDO UTILE PER ME?”, potrà inviare una richiesta precisando la sua situazione e le sue            esigenze e sarà messo in contatto diretto con gli esperti convenzionati che valuteranno le possibili soluzioni (attuali o future) in grado di soddisfarli (se esistono o quando usciranno).

          Il vantaggio per il socio consisterà in uno sconto di circa il 40% sui costi ordinari del servizio (per i non soci). Esempio: per il Bando Imprenditoria Femminile (di seguito BIF) il                costo del progetto per i non soci è di 1.300 €, per i soci sarà di 800 €. Il rapporto sarà diretto tra il socio e l’esperto convenzionato senza mediazioni del Movimento e il socio potrà                  usufruire dei costi agevolati fino alla scadenza della tessera e dei rinnovi successivi.

    b) Se il socio si attiva per rientrare in un gruppo per la partecipazione allo stesso bando, preparando conteggi e anagrafiche in relazione al bando stesso o altri proposti di volta in volta il             Movimento offrirà al socio un sostegno economico versando di tasca propria un anticipo del 50% sul costo scontato del progetto.

         Esempio: sul costo per il bando Imprenditoria femminile (scontato del 40%) di 800 € il Movimento anticiperà 400 € agli esperti convenzionati. Il socio quindi non verserà nessun                anticipo ma tutta la cifra (800 €) solo dopo l’approvazione del finanziamento (e i 400 € anticipati dal Movimento serviranno come anticipo per un altro socio).

         Gli 800 € versati dal socio potranno essere inseriti come costi nel progetto.

         Quindi il socio non paga nulla se il progetto non è finanziato.  

Se qualcosa non è chiaro, visionate i conteggi relativi al BIF nella seconda parte di questo testo e avrete un quadro più completo.

Quindi tutti coloro che sono interessati a continuare a ricevere gli aggiornamenti sui bandi presenti e futuri verifichino che la loro tessera sia valida e rinnovino per tutta la durata della partecipazione ad un bando. Se qualcuno non è ancora socio sottoscriva la tessera subito. I soci ordinari chiedano il calcolo del conguaglio per passare benemeriti.

 

Parte Seconda: Bando Imprenditoria Femminile (BIF)

Premesse:

1) come già scritto val la pena di presentare un progetto BIF solo se la somma da richiedere è superiore ai 10.000 € perché l’impegno e i costi sono tali da sconsigliare l’impresa per cifre inferiori.

2) contrariamente a quanto pubblicato in febbraio sul sito del MISE questi finanziamenti saranno erogati solo a rimborso di spese già sostenute e documentabili (a parte un primo anticipo del 20% con fidejussione).

Per esempio se il finanziamento ottenibile fosse di 20.000 €:
a) se la vs. banca garantisce potrete avere un anticipo del 20%, ovvero 4.000 €;
b) dopo aver speso di tasca vostra una somma adeguata, per esempio 8.000 € potete chiedere il rimborso con una prima rendicontazione; ottenutili potete usare quelli per fare le altre spese e così via.
c) ma non dimenticate che il finanziamento con copre tutta la somma impegnata e che l’iva pagata non è conteggiabile. (vedi le regole e le somme in gioco)

In sostanza dovrete poter contare su una somma sufficiente da anticipare per non trovarvi impossibilitati a completare il progetto entro i 24 mesi previsti come tempo massimo per l’attuazione.

Ma non scoraggiatevi; tutto ciò vale per questo bando…. Altri bandi potranno essere strutturati diversamente.

Il BIF è un bando complicato che comporta molto lavoro da parte sia del socio che dell’esperto convenzionato. Per farvi una idea dell’impegno prendete visione della documentazione richiesta:

    a) Leggete attentamente il fac simile di schema di piano d’impresa fino in fondo.
    b) Visionate la documentazione necessaria da compilare nei 3 diversi casi:
         - per posizioni non ancora costituite (P.iva non ancora aperte)
         - per posizioni costituite da meno di 12 mesi  
         - per posizioni costituite da più di 12 mesi 

Come avete capito visionando e leggendo quanto sopra si tratta di un lavoro complesso sia per voi che per gli esperti convenzionati (anche se il Movimento potrà aiutarvi predisponendo dei modelli da cui prendere spunto).

Quindi, prima di imbarcarvi nell’impresa, provate a fare i conti utilizzando il prospetto previsione spese e anagrafica allegato e vedere le cifre risultanti nelle caselle C36 o C37 (se avete difficoltà potete utilizzate le istruzioni del video pubblicato).   

Importanti sono le date per la presentazione dei progetti e i tempi di erogazione dei finanziamenti. Per non aver sorprese visionate e valutate attentamente il prospetto “date e tempi di erogazione”

 

Terza Parte: dettagli per la presentazione dei progetti e costi per i soci.

I costi che la socia dovrà sostenere per la partecipazione al BIF sono di 2 tipi:

spese per la progettazione:

per i non soci 1.300 € anticipati
per i soci 800 € senza anticipi (il Movimento anticipa per il socio 400 €)
il socio verserà il costo del progetto (800 €) solo dopo l’accettazione del progetto da parte dell’Ente finanziatore.

 

Spese per la rendicontazione

Gli adempimenti sono numerosi e complessi (contratti, certificazioni ecc.) e le rendicontazioni richiedono un lavoro certosino di raccolta delle fatture (non sono ammesse fatture di valore inferiore ai 500 €), verifica, inoltro ecc. Le rendicontazioni parziali potranno essere 2 nel corsi dei 24 mesi, tempo massimo per realizzare il progetto. Le rendicontazioni parziali servono per incassare parte dei contributi sulle spese già realizzate e acquisite fondi per le spese successive.    

Le spese di rendicontazione sono calcolate su 2 voci:
  a) Per la parte del finanziamento a fondo perduto: per i soci il 6% sul totale ottenuto fino ad un massimo di 100.000 € (per i non soci o i soci decaduti 9%); oltre i 100.000 € per i soci il        4%
  b) Per la parte del finanziamento con prestiti agevolati: per i soci 1% (per i non soci o i soci decaduti 2,5%)

Esempio: su un finanziamento di 40.000 € al 50% a fondo perduto e al 50% con prestito agevolato, i costi saranno: 6% su 20.000 € a fondo perduto = 1.200 € e 1% su 20.000 a prestito agevolato = 200 €. In totale 1.400 € da versare in 3 tranche: 40% alla prima erogazione; 40% alla seconda erogazione 30% dopo l’erogazione finale.

Riassumendo:
per la progettazione: 800 € all’assegnazione del finanziamento;
per la rendicontazione: prima tranche del 40% alla prima erogazione,
                                       seconda tranche del 40% alla seconda erogazione,
                                       saldo del 20% all’erogazione finale.

In pratica il socio non rischia nulla perché paga solo a progetto approvato, quindi solo su soldi già sicuri.

Attenzione! Se il socio non rinnova la tessera nel periodo di gestione del progetto, decadendo come socio decadrà anche dai vantaggi del socio e saranno applicati i costi dei non soci.  

Per ogni comunicazione: finanziamentidbn@gmail.com. Vi risponderà Fabio del Consiglio Direttivo.

Claudio Parolin

fatturazione elettronica e pos 03.05

Carissimi, finalmente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Consiglio dei Ministri relativo alla fatturazione elettronica e alle sanzioni per il POS.

Molti soci ci avevano chiesto chiarimenti ma, come al solito, noi attendiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale perché fino a quel momento sono possibili modifiche, aggiustamenti, deroghe ecc. che possono mutare i contenuti anche in modo rilevante. E informazioni imprecise, interpretazioni azzardate, rettifiche frettolose confondono le idee e creano scompiglio. Tutte cose da evitare.

Procediamo.

1) Primo provvedimento relativo alla fatturazione elettronica:

     a) Dal 1° luglio sarà obbligatoria anche per le p.iva forfetarie la fatturazione elettronica per fatturati superiori ai 25.000 €

     b) Le p.iva forfetarie che fatturano fino a 25.000 € sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica fino al 1° gennaio 2024. Il riferimento dei 25.000 €/anno è relativo al fatturato dell’anno precedente. Non sono obbligati ma, se lo ritengono opportuno, possono passare al regime elettronico.  

     c) Chi fattura più di 25.000 €/anno potrà, per il trimestre luglio-settembre 2022, emettere la fattura entro la fine del mese seguente (esempio le fatture di luglio entro fine agosto) invece che entro i 12 gg. ordinari.

     d) L’obbligo coinvolge anche le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti del terzo settore che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991) e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.

 

2) Secondo provvedimento relativo al POS (cos’è? Vedi sul sito):

      a) Sono introdotte le sanzioni relative all’obbligo di avere il POS. In sostanza si tratta di mettersi in condizione di accettare pagamenti elettronici da parte dei clienti (con carte di credito, di debito, prepagate ecc.). L’obbligo di attivare un POS per il libero professionista era già in vigore ma non erano state definite le sanzioni per chi non ottemperava.

      b) La sanzione prevista sarà di 30€ + 4% dell’importo per ogni transazione rifiutata (per esempio per un pagamento di 60 € la sanzione sarebbe di 30 + 2,4 = 32,4 €).

Attenzione! Le banche, finanziarie ecc. che gestiscono le carte di credito, debito ecc. dovranno trasmettere “quotidianamente” tutte le transazioni per cui non scappa nulla.

Considerazioni: per i soci che operano con rapporti estesi in varie situazioni pensiamo che il Pos possa effettivamente costituire uno strumento utile ad ampliare il giro di utenti. Resta di scarso interesse per gli operatori con un piccolo giro di affezionati. Ciò non toglie che, se il cliente chiede di pagare con carta, resta un obbligo (dal 1° luglio) mettersi in condizione di accettare il pagamento. Anche perché ci sono Pos che non applicano spese fisse.

 

3) Come procedere con la fatturazione elettronica

Esistono numerosi programmi e app per gestire la fatturazione elettronica più o meno semplici e/o più o meno costosi. Il costo minimo si aggira sui 100€ annui. Vi consiglio di concordare con il vs. commercialista l’utilizzo dello stesso sistema per semplificare il rapporto.

Ma se intendete procedere in autonomia e senza spese, per i soci benemeriti/straordinari che dovranno  utilizzare la fatturazione elettronica (p.iva ordinarie o forfetarie sopra i 25.000 €),

il Movimento ha già preparato un video per guidarvi nella fatturazione elettronica “in autonomia” utilizzando il sito dell’Agenzia delle EntrateUna modalità gratuita e semplice seguendo le ns. istruzioni.

Puoi richiedere il filmato a segreteria@movimentoliberedbn.com.

Claudio Parolin

Finanziamento imprenditoria femminile 2 12.04

2) I Bandi di Finanziamento per l’imprenditoria femminile.

 Segnaliamo le scadenze

Le scadenze pubblicate ad oggi sono:

per le imprese femminile e/o lavoratrici autonome in avvio: P.Iva nuove o recenti
5 maggio    2022                           Apertura per la precompilazione delle domande
19 maggio 2022                           Apertura sportello per la presentazione delle domande

 

per le imprese femminile e/o lavoratrici autonome in sviluppo: P.IVA meno recenti
24 maggio    2022                             Apertura per la precompilazione delle domande
7 giugno      2022                           Apertura sportello per la presentazione delle domande
 

Quindi:

a)    Per approfondire le informazioni sulle date e sui tempi clicca su date e tempi.  Puoi trovare un aggiornamento sulle potenzialità e condizioni su scheda completa aggiornata bando

b)    Se siete interessati a questo bando fate un test per capire se l’impresa vale la fatica e la spesa per provarci. Trovate sul sito un foglio excel in cui inserire le voci di spesa e valutare la convenienza a tentare l’impresa: ecco il link previsione spese e anagrafica

Scaricalo, compilalo e inviacelo a finanziamentidbn@gmail.com

Ma attenzione! Si tratta di bandi complessi, che richiedono un impegno e un investimento di tempo per raccogliere le informazioni, descrivere le situazioni, motivare le opportunità per cui può valer la pena di affrontare l’impresa solo per investimenti di un certo importo.

Vi saremo più precisi nei prossimi giorni appena avremo gli schemi delle domande ma, in considerazione che le comunicazioni relative ai bandi interessano solo una parte dei soci, spediremo domani una illustrazione più puntuale solo ai 300 soci che hanno interagito nell’ultimo mese. Se siete interessati a essere informati anche per il futuro per questo e altri bandi che segnaleremo, scrivetelo a finanziamentidbn@gmail.com 

Ci sono e ci saranno altre opportunità. vi terremo aggiornati!

Avvisi di sanzione 100€, che fare? 12.04

 

Le sanzioni da 100 € per gli over 50 anni
 
1) alcuni soci ci hanno segnalato che stanno arrivando le prime “Comunicazione di avvio di provvedimento sanzionatorio” per gli over 50 anni non vaccinati. E i media stanno spargendo la voce di decine di migliaia di “Comunicazioni” inviate a pioggia. Si tratta dei famosi 100 € di cui abbiamo parlato in gennaio (DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1) entrato in vigore il 08/01/2022.

È ancora presto per capire se si tratta di una iniziativa di facciata o se è una operazione realmente generalizzata su milioni di cittadini.

Ricordiamo in sintesi la vicenda:
a)    Dall’8 gennaio al 15 giugno i residenti in Italia che abbiano compiuto il 50° anno di età sono obbligati ad ottemperare all’obbligo vaccinale.
b)     Per coloro che non ottemperano è prevista una sanzione di 100 € che sarà irrogata dal Ministero della Salute tramite l’Agenzia delle Entrate – Riscossione

Ma è presto per preoccuparsi perché la sanzione è ancora lontana.

Cosa serve sapere:

1) Fino a che non vi arriva la comunicazione (vedi il fac simile sul sito) dormite sonni tranquilli.

2) Se e quando vi arriva la comunicazione, avete 10 giorni “tassativi” di tempo per segnalare alla competente ASL le eventuali certificazioni che possano motivare “il differimento o l’esenzione dell’obbligo vaccinale o eventuale altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità”. La stessa comunicazione va inviata anche all’Agenzia delle Entrate-Riscossione sul portale indicato nella lettera ricevuta.

3) Se non avete giustificazioni da poter accampare (o l’ASL non accetta le vs. certificazioni con o senza un eventuale contradditorio) dovete scegliere se:

    a) non far nulla e attendere la “giusta” punizione al vs. perfido comportamento e vi arriverà (entro 180 gg.) un Avviso di addebito, con valore esecutivo, per la sanzione di 100 € da pagare entro 60 gg.

    b) fare opposizione al provvedimento presso il Giudice di Pace. Il ricorso al Giudice di Pace si può fare anche senza avvocato ma le spese comunque sono di poco inferiori ai 100 € della sanzione (che “forse” arriverà entro 180 gg.).                  Quindi val la pena di fare opposizione solo se per voi è “una questione di principio”.

Comunque, anche dopo la ricezione della “Comunicazione di avviso di avvio di procedimento sanzionatorio”, anche se non segnalate nulla all’ASL, i tempi (attenzione, tempi massimi) sono di 180 gg. + 60 gg. per il ricorso, in pratica 8 mesi.

Concludendo:

a)    Non è detto che vi arrivi la “Comunicazione di avvio ecc.”
b)    Se vi arriva non è detto che vi arrivi poi entro i 180 gg. l’Avviso di addebito ecc.
c)    Se vi arrivano sia a) che b) avete 60 gg. per decidere se fare il ricorso al Giudice di Pace.

Per tutte le altre questioni, se non avete motivazioni serie per inviare alla ASL una segnalazione, la nostra valutazione è che val la pena di attendere gli sviluppi per capire se, “dopo il tuono viene anche la pioggia”.

Molti consigliano varie tecniche di dilazione/boicottaggio delle procedure. Ma se non siete proprio arrabbiatissimi e non avete molto tempo ed energie da dedicare all’impresa pensiamo che la cosa migliore sia temporeggiare e attendere gli eventi.

Se volete una visione più ampia e articolata, potere accedere a numerosi siti (che esprimono valutazioni spesso diverse). Un buon riferimento è la comunicazione dell’associazione Corvelva.

Se poi si renderanno opportune altre azioni torneremo sull’argomento.  

dal 1° aprile si può lavorare senza green pass... e altro

3 temi:

A) Aperture sul green pass
B) Registrazione incontro on line sui bandi di finanziamento
C) Apriamo una formazione sulla formazione?

 

A) Come la mettiamo con le nuove norme sul green pass? 

Accidenti, difficile capirci qualcosa ma… dal 1° aprile 2022

    a)   Non serve più il green pass per l’accesso ai servizi alle persone
    b)   Serve ancora fino al 30 aprile per l’accesso alla formazione pubblica e privata (?!?)

In realtà non è esplicitamente dichiarato nel Decreto-legge 24 marzo 2022 , n. 24 ma, citando all’art. 6.2 le variazioni al famigerato art. 9-bis del decreto 22 aprile 2021, non include i servizi alla persona tra le attività che richiedono green pass (né base né rafforzato)

Quindi i ns. clienti non devono più essere in possesso (!?!) di alcun green pass.

 

Il decreto invece rinvia invece al 30 aprile 2022 la cessazione di obbligo per:

1) il green pass base per l’accesso a:

Art. 6.2 d) corsi di formazione pubblici e privati

 

2) Il green pass rafforzato per l’accesso a:

      a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività che si svolgono al chiuso

      b) centri culturali, centri  sociali e ricreativi ecc. per le attività che si svolgono al  chiuso

 

B) bandi finanziamento: trovi la registrazione della diretta a questo link https://www.youtube.com/watch?v=KsY3Xn69aY8

     Se avete bozze di progetto da inviare, fatelo indirizzando a finanziamentidbn@gmail.com. Sulla base delle vs. richieste elaboreremo le procedure per accedere al servizio, in attesa che Invitalia emani le procedure per i lavoratori autonomi. 

 

C) numerosi soci ci chiedono informazioni su modalità e vincoli per “buttarsi” su una attività di formazione. Se c’è interesse sul tema, potremmo organizzare una diretta. Segnalate il vs. interesse a culturadbn@gmail.com

Intanto abbiamo pubblicato su le registrazioni delle 5 serate culturali già realizzate.

Puoi trovare la registrazione video di tutte le serate cliccando su "Biblioteca serate culturali"

Ci hanno suggerito nuove modalità di attivazione e stiamo valutando come proseguire. Presto avrete notizie sui futuri appuntamenti…

a presto

Claudio Parolin

finanziamento impresa femminile 21.02

Bando del Mise (ministero dello sviluppo economico) Fondo Impresa Donna Incentivi e contributi a fondo perduto a sostegno dei progetti di imprenditoria femminile (poveri maschi!).

Attenzione: quanto riportiamo è già stabilito dal decreto interministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Ma bisogna attendere la pubblicazione del provvedimento del MISE per conoscere le modalità pratiche per inoltrare le domande.

Non tempestateci di richieste; appena sarà disponibile vi avviseremo.

 Abbiamo pubblicato una scheda completa sul sito

 Riportiamo qui solo quello che riguarda direttamente la maggioranza dei nostri soci, ovvero i liberi professionisti con o senza P.Iva. (operatori, consulenti e insegnanti)

 Destinatari: 3 tipologie

a)     liberi professionisti con P.Iva da più di 12 mesi
b)     liberi professionisti con P.iva da meno di 12 mesi
c)     aspiranti liberi professionisti che apriranno la p.iva entro 60 giorni
quindi praticamente a tutti con condizioni diverse (la data di riferimento è quella di presentazione della domanda)

 

Quali spese rientrano nel finanziamento:

  • impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica
  • immobilizzazioni immateriali (si tratta di beni “che non si possono toccare” con un utilizzo pluriennale; per esempio il valore di avviamento di uno studio, costi di ricerca, e sviluppo, una campagna pubblicitaria a efficacia pluriennale, elaborazione di un logo, marchio ecc.
  • servizi cloud per la gestione;
  • personale dipendente, sia a tempo indeterminato che determinato;
  • capitale circolante, ovvero spese correnti (materiali di consumo, servizi di carattere ordinario es. lavanderia, pulizie, telefono e luce, canoni di noleggio e leasing ecc.), nel limite del 20% delle spese ammissibili.

 

A quanto ammontano i fondi. 

Fino a 250.000 € per le nuove attività; 400.000 € per le attività già avviate; da spendere entro 24 mesi dalla erogazione.

Le modalità variano ma a grandi linee funziona così:

 1) Per le nuove attività (posizioni b) e c) – vedi sopra-) massimo 100.000 €.  

Le condizioni migliori sono fino a 50.000 € finanziati a fondo perduto (= da non restituire) con un contributo del 20% di soldi propri.

Es. Se la spesa totale è di 60.000 € lo stato ne mette 48.000 e 12.000 li mette la professionista.

 

2) per le attività già aperte, posizione a) vedi sopra 2 casi: massimo 400.000 €

     2.1) Per le attività già operative da più di un anno e da meno di 3 anni:

            Copertura delle spese all’80% con il 50% a fondo perduto e il 50% prestito a tasso 0% da restituire in 8 anni.

            Es. Se servono 60.000 € la professionista ne mette 12.000, lo stato 24.000 a fondo perduto e 24.000 da rendere in 8 anni (3.000 € all’anno) senza interessi.

 

     2.2) Per attività già operative da più di 3 anni

            idem copertura fino all’80% con fondo perduto e prestiti agevolati per gli investimenti e fondo perduto per le spese di funzionamento.

 

E' previsto anche un “bonus” di 2.000 per acquisto di servizi specialistici (pubblicità, marketing, marchi ecc.) spendendo almeno 4.000 € con professionisti esterni 

   

Abbiamo in programma una diretta sul tema ai primi di marzo.

Per partecipare richiedi il link a finanziamentidbn@gmail.com 

Attenzione! Riservato ai soci. Daremo la precedenza ai soci benemeriti e straordinari.

Occhio alle prestazioni occasionali e …. 14.02

Occhio alle prestazioni occasionali e ….  fondo perduto per le donne e… le nuove serate culturali

A)   Novità: dal 12 gennaio 2022 obbligo di comunicazione preventiva per l’utilizzo delle prestazioni occasionali all’Ispettorato del Lavoro

    a1) Obbligo per quali attività ?

          Solamente per le prestazioni di lavoratori autonomi occasionali

        Cosa vuol dire occasionale? Occasionale significa non abituale, ovvero una volta tanto, quindi prestazioni non continuative, ripetitive, periodiche ecc.

Esempi:
    1)  se faccio una lezione a una scuola, un seminario presso un’associazione, una conferenza presso una biblioteca (e non ho una p.iva)
        è prestazione occasionale
   2) se partecipo a una fiera di 2 giorni su incarico di una azienda di prodotti biologici
       è prestazione occasionale (se non ho una p.iva)
   3) se tengo lezioni di yoga o tai chi in una palestra 1 o 2 volte la settimana presso una palestra:
       non è prestazione occasionale
   4) se faccio trattamento shiatsu o massaggi ayurvedici tutti i martedì presso un centro benessere o in una erboristeria  
       non è prestazione occasionale
   5) se pratico abitualmente in casa mia, nel mio studio, presso i clienti a domicilio trattamenti e massaggi
       non è prestazione occasionale

 

    a2) Chi deve farla ?

           Il committente, ovvero chi incarica il prestatore d’opera (quello che lavora) prima di iniziare.

            - gli imprenditori, ovvero aziende, cooperative, artigiani ecc.                                              Sì  
          - i professionisti                                                                                                                       No
          - le associazioni se svolgono attività di impresa, anche marginale (con o senza p.iva)           anche se molti sostengono il contrario 

Quando una associazione (sia culturale che sportiva, di promozione sociale ecc.) svolge attività di impresa?

Quando organizza e gestisce una attività, anche se riservata ai soci, che produce un margine attivo (utile).

C’è molta confusione in materia e i pareri sono contrastanti, ma il fisco tende a considerare attività di impresa una attività che genera un ricavo superiore alle spese sostenute; se una associazione organizza un corso di XXXXXX o comunque una attività a pagamento extra tessera chiedendo un contributo integrativo, questa è considerata attività imprenditoriale-commerciale se genera un avanzo di gestione.

Es. 1 l’associazione organizza un corso di yoga, pilates, shiatsu ecc. e incassa 3.000 €. Per contro ha spese di istruttore per 1.500 €, pulizie per 200 €, riscaldamento e luce addizionali per il corso di 50 €, spese di promozione per 300 €, di segreteria per 40€ (ovviamente documentate). Quindi registra un disavanzo attivo di 410 €. Questa rientra tra le attività di impresa/commerciali (anche se l’associazione non ha p.iva).

In questo caso è tenuta alla comunicazione preventiva per l’incarico occasionale al docente/insegnante/istruttore.

Se invece le spese sono tali da creare una perdita o pareggiare i costi e l’attività è coerente alle finalità sociali dello Statuto, non costituisce attività di impresa/commerciale.  E quindi non sussiste l’obbligo.

Es. 2 l’associazione organizza una giornata o una settimana di trattamenti shiatsu-tuina o consulenze naturopatiche e ricava un guadagno dall’attività che va oltre le spese vive, è considerata attività d’impresa/commerciale e l’incarico occasionale conferito all’operatore va segnalato preventivamente; se l’incarico prosegue dopo il tempo programmato, va segnalato un nuovo incarico. Se prosegue senza termini temporali definiti o viene reiterato più volte non rientra nell’occasionalità.

 

    a3) Da quando?

           - dal 12 gennaio tutti le nuove prestazioni/collaborazioni occasionali, prima dell’inizio

          - entro il 18 gennaio tutte le prestazioni occasionali già in essere a quella data

 

      a4) Cosa bisogna segnalare?

La comunicazione all’ Ispettorato del Lavoro, deve specificare i seguenti contenuti minimi:

(in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa):

    -  dati del committente e del prestatore;

    -  luogo della prestazione;

    -  sintetica descrizione dell’attività;

    -  data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

     - l’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

 

     a5) Quali sono le sanzioni ?

Si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione

 

B) in settimana inviamo una comunicazione sul fondo perduto per l’imprenditoria femminile

C) continuano le serate culturali dal 23 febbraiovedi sul sito.

Per partecipare gratis chiedi il link a culturadbn@gmail.com

 

Repetita iuvant: abbiamo più volte ripetuto che le prestazioni e collaborazioni occasionali sono fiscalmente regolari se:

a) Sono occasionali, ovvero non sono abituali (vedi esempi sopra), ovvero continuativo (tipo 3 mesi), ripetitivo (tipo una volta la settimana), periodico (tipo ogni mese per un anno) ecc.

b) Sono prestazioni che impongono una trattenuta del 20% da parte del committente (chi richiede la prestazione) che pertanto deve essere Sostituto di Imposta, ovvero soggetto con p.iva o associazione. La Ritenuta d’Acconto viene poi versata dal committente al fisco come “tassa anticipata” per conto dell’operatore/consulente/insegnante e certificate “tutte assieme” nel febbraio seguente all’anno con il rilascio della C.U. (certificazione unica). Da cui discende che non si può parlare di prestazioni occasionali rilasciare a privati che non possono né versare la R.A. né rilasciare le C.U.

Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva dell'utilizzo di lavoro autonomo occasionale, introdotta dal recente decreto fiscale 146/2021 finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali, conferma di questa nostra posizione.

Tradotto in termini brutali… siccome molti abusano delle prestazioni e delle collaborazioni occasionali per “eludere le tasse” e non riusciamo a monitorarli, creiamo l’obbligo di comunicazioni che costringano gli irregolari a uscire allo scoperto.

Quindi la comunicazione preventiva all’ INL di fatto produrrà una drastica limitazione a tutte le forme di lavoro occasionale (prestazioni occasionali ai privati che già sono da considerare “nero” e collaborazioni occasionali alle associazioni, società, cooperative, ditte individuali ecc., che svolgono attività di impresa/commerciale, rendendo ancora più conveniente l’apertura della p.iva forfetaria.

Un quadro generale per capire:

Una associazione è costituita da un gruppo di persone che mettono in comune una loro passione, un loro interesse ecc. e si riuniscono, incontrano, organizzano eventi e attività per i loro comuni intenti.

Può anche non essere registrata (addirittura creata con accordo verbale); nel momento in cui circolano quote, contratti, pagamenti, affitti, utenze ecc. deve essere registrata presso l’Agenzia delle Entrate e avere un Codice Fiscale.

Per coprire le spese e finanziare le iniziative comuni si raccolgono le quote tessera. Se prevediamo che affitto, utenze, pulizie, promozioni ecc. nell’anno ammontino ad es. a 8.000 € e siamo 100 soci, fissiamo la tessera a 80€ per avere un bilancio in pareggio. Se non bastano aumenteremo la quota a 90€; se a fine anno avanzano 400€ li rimandiamo all’anno successivo per investire in volantini, sedie ecc. Non si possono distribuire utili.

Se ad un gruppo di soci interessa organizzare una attività specifica (es. a 30 soci su 100), è possibile chiedendo a quei soci un contributo integrativo di 100€ per coprire i costi di quella attività destinata solo ai 30 soci. Se i 3000 € così raccolti coprono le spese della nuova attività senza produrre avanzi attivi, non siamo nel campo delle attività di impresa; nel caso in cui, tolte le spese addizionali legate alla nuova attività (per esempio 4 ore in più di pulizie, una giornata in più di riscaldamento, l’attività remunerata di un organizzatore ecc.), resti un avanzo attivo, viene considerata attività di impresa.

A seguito della costituzione dell’Anagrafe del Terzo Settore, la normativa fiscale ha subito e subirà modifiche importanti su cui torneremo…. Ma per quel che comporta l’obbligo di segnalazione all’Ispettorato del Lavoro delle prestazioni/collaborazioni occasionali, speriamo di aver fatto chiarezza.

Yoga e Codice Ateco 11.02.2022

Yoga e Codici Ateco

 

Entriamo nel merito della collocazione fiscale e codici ateco degli insegnati di Yoga.

Premessa: il Coni con le delibere di fine 2016 – inizio 2017 ha estromesso lo Yoga (e altre discipline come pilates ecc.) dalle discipline sportive. Vedi cronologie e delibere sul sito alla voce “lo yoga non è uno sport”.

Ma il timore degli EPS (Enti di Promozione Sportiva) di perdere migliaia di tessere ha “aguzzato l’ingegno” per cui si sono inventati la “attività sportiva ginnastica per la salute e il fitness” (vedi elenco Coni alla riga 111 ) contrabbandando sotto questa voce quello che era praticato come yoga.

Ma attenzione! Se volete farla franca (a scanso di sanzioni fiscali e previdenziali) non usate il termine Yoga né nelle lezioni, né tantomeno nella pubblicità, (volantini, social, prospetti, calendari, ecc.). E chiedetevi se val la pena di degradare l’antica disciplina e filosofia indiana a competizione sportiva per risparmiare 4 soldi di tasse e inps accedendo ai compensi esentasse per istruttori sportivi (fino a 10.000€)

Per quel che riguarda il codice ateco, EPS e ASD, per sostenere la finzione consigliano il codice ateco 85.51.00 che riguarda i  “Corsi sportivi e ricreativi” ma questo codice riguarda i centri e le scuole, non i liberi professionisti intesi come persone fisiche (colmo dell’ignoranza) ed esclude espressamente la formazione culturale!. Potete verificare nell’elenco dei codici ateco relativi alla attività professionali.

Tutto ciò per mantenere in piedi l’equivoco (creato e voluto) e mantenere una cortina fumogena truffaldina sullo yoga come sport.

Il Movimento, nel rispetto della dignità dello Yoga consiglia 2 codici ateco, ovvero:

85.52.09 Altra formazione culturale

85.59.90 Altri servizi di istruzione nca

Con preferenza per il secondo 85.59.90 perché, essendo generico, permette anche altre attività di gruppo (in pratica tutte le attività collettive DBN).

In termini fiscali è indifferente perché tutti questi codici ateco prevedono uno sconto forfetario del 22%.

Mentre per le prestazioni nei confronti di una persona singola proponiamo il codice 960909 perché consente uno sconto forfettario del 33%, quindi è il più conveniente, sia per le tasse che per i contributi Inps.

green pass, precisazioni e rettifiche 16.01

Carissimi, sulla base delle richieste di chiarimento pervenute, precisiamo e rettifichiamo; 

1) primo settore di attività: le attività di gruppo
Dal 10 gennaio e fino al 31 marzo

se il promotore e gestore è:

-  una palestra, un centro culturale, sociale o ricreativo; deve richiedere il super green pass.

-  una associazione culturale, di promozione sociale o sportiva; verifica quanto precisato sotto al punto 1) (il testo  in calce alla comunicazione del 29.07)

-  un libero professionista dipende dal codice ateco; se inquadrato nei servizi alla persona deve chiedere il green pass base, in caso contrario no (per gli obblighi del professionista rileggere la comunicazione del 25.11)

2) Secondo settore di attività: le prestazioni individuali.
Dal 20 gennaio e fino al 31 marzo

resta valido quanto scritto sotto al punto 2)

p.s. Alcuni soci ci hanno chiesto se può valer la pena cambiare il codice ateco per evitare di chiedere il green pass base ai clienti.

è una valutazione che dovete fare voi tenendo conto che:
a) il Codice Ateco 960909 concede uno sconto forfetario del 33% a differenza degli altri che prevedono uno sconto forfetario del 22%. Quindi tasse e versamenti Inps calcolate su un imponibile inferiore dell'11% (es. su un fatturato annuo di 20.000 € a regime un risparmio di circa 900 €).
b) il periodo interessato è solo (salvo proroghe) di circa 2 mesi
c) se esiste un buon rapporto con il cliente, la possibilità di un controllo è minimo
d) nel caso i settori colpiti ricevessero un nuovo (improbabile a mio avviso) sostegno potreste accedervi
e) eventuali manovre sui codici ateco potrebbero attirare l'attenzione dell'Ade.   
 

per quel che riguarda l’obbligo vaccinale per gli over 50

Dal 15 febbraio al 15 giugno (occhio all'eventuale periodo di anticipo previsto dai tempi del calendario vaccinale)
precisiamo la frase tra parentesi; l'accesso al green pass scatta dopo 15 giorni dalla vaccinazione per cui di fatto il termine per muoversi è il 1° febbraio

 

 

Riportiamo di seguito la mail spedita il 10 gennaio per chi non l'ha ricevuta.

A questo proposito ricordiamo che la piattaforma di invio che utilizziamo, se non aprite alcune mail di seguito, vi classificano come "destinatari stanchi" e per non "affaticarvi" evitiamo di inviarvi comunicazioni che interessano solo una parte dei soci. Per cui, se volete ricevere tutte le mail, apritele /(senza bisogno di leggerle) anche se non siete interessati al contenuto specifico- E attenti alle caselle piene e alle spam!  

Carissimi,

dare un quadro esauriente di quel che si può fare e/o non si può fare nel nostro settore dbn non è semplice.

Si sovrappongono le disposizioni dei 3 recenti decreti dl 24 dicembre e 30 dicembre 2021 e del 7 gennaio 2022 (che rimandano al decreto di aprile 2021, con le modifiche intervenute all’atto della conversione in legge ecc. ecc. ecc.). Molti giornali riportano notizie imprecise.

Per cui è indispensabile leggere tutto attentamente; le norme si possono prestare a diverse interpretazioni visto che il ns. settore non è univocamente collocabile in un proprio ambito definito.

Cominciamo col precisare le definizioni di green pass per evitare equivoci:

a)      green pass base: si può ottenere anche con i tamponi antigenici rapidi o molecolari
b)     super green pass rafforzato: si può ottenere solo con la vaccinazione o la guarigione

Cosa cambia con i nuovi decreti ?

2 sono i settori di attività che possono interessare i ns. soci:

1) primo settore di attività: le attività di gruppo

Dal 10 gennaio e fino al 31 marzo

 -  per le attività di gruppo, si aggiunge l’obbligo di possesso del green pass base per i partecipanti ai “Corsi di formazione privati”.

Valutate voi se la vostra attività rientra tra i “corsi di formazione privati” o tra le attività culturali o le attività per la vitalità e il benessere

osservazioni da leggere:

Le attività che comportano la gestione di un gruppo possono essere estremamente diversificate; spaziano tra una pratica guidata yoga, tai chi, danza creativa ecc., ed una pratica finalizzata alla vitalità e al benessere ma che apre a possibili sbocchi professionali, ad una formazione cosiddetta “professionale” che mantiene una forte valenza vitalistica ed evolutiva per i partecipanti

Il confine fra attività culturale e formazione è difficile da determinare. Sta a voi valutare se la vostra attività rientri nella definizione di “corsi di formazione privati” oppure no.

Per quel che riguarda gli obblighi dei soggetti (enti o professionisti) che erogano questi servizi.

-   Se sono palestre, centri culturali, sociali o ricreativi devono richiedere il green pass base super green pass.

cliccate qui per rileggere il testo  in calce alla comunicazione del 29.07 sui distinguo tra centri e associazioni e valutate la vs. situazione

 -  Se sono liberi professionisti sicuramente non rientrano nella categoria “palestre e centri” ma restano valide le considerazioni svolte nella comunicazione del 25.11 che vi invito a rileggere.

 

2) Secondo settore di attività: le prestazioni individuali.

Dal 20 gennaio e fino al 31 marzo

Per le prestazioni professionali individuali, si aggiunge il green pass base per i clienti (fruitori) delle prestazioni se siete inquadrati come “servizi alla persona” (codice Ateco 960909); se siete inquadrati in altri codici (es. 74.90.99 altre attività professionali nca) i nuovi decreti non vi considerano (almeno per il momento salvo l’elenco delle attività che il Ministero della Salute dovrebbe pubblicare entro il 20 gennaio)

osservazioni da leggere:

Anche rispetto alle prestazioni professionali individuali la valutazione è incerta perché se la maggior parte dei ns. operatori sono collocati tra i “servizi alla persona” (come codice Ateco), molti altri sono collocati in codici di attività diversi (es. attività professionali) per cui diventa difficile capire la portata del provvedimento che richiede il green pass base per i “servizi alla persona” nel decreto del 7 gennaio 2022.

 

3) Le prestazioni (consulenze e lezioni) a distanza on line non presentano ovviamente problemi di accesso ma leggete comunque la comunicazione del 25.11 per quel che riguarda la posizione del professionista.

Questo prospetto semplificato vi fornisce gli elementi di valutazione e lascia a voi i margini di interpretazione e di scelta.

Per situazioni particolari i soci potranno, dopo aver letto attentamente questa comunicazione compresi i link alle comunicazioni a cui si rimanda, far domande specifiche per gli aspetti non presi in considerazione nei testi già pubblicati.

 

Altro capitolo: l’obbligo vaccinale per gli over 50

Dal 15 febbraio al 15 giugno (occhio all'eventuale periodo di anticipo previsto dai tempi del calendario vaccinale)

L’obbligo riguarda tutti i cittadini quindi ovviamente anche gli operatori/consulenti/insegnanti dbn/olistici.
Il decreto del 7 gennaio stabilisce che:
 
"A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti …. ai  quali  si  applica  l'obbligo vaccinale …. per l'accesso  ai  luoghi  di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di  vaccinazione o di guarigione.
"I datori di lavoro pubblici… e… i datori di lavoro privati …. sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione ……che svolgono la   loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo."

Queste disposizioni sembrerebbero riguardare solo i lavoratori dipendenti visto che il controllo è affidato ai datori di lavoro e il libero professionista non dipende da un datore di lavoro. A meno di considerare il libero professionista il datore di lavoro di sé stesso. Ma probabilmente prima del 15 febbraio si avranno chiarimenti in proposito.

Non è chiaro chi potrebbe, in assenza di un datore di lavoro o di un responsabile della sicurezza, operare le verifiche. Ma vista l'ampia portata delle implicanze dell'obbligo per gli over 50, i rischi di verifiche per chi lavora in ambiti "visibili" sussiste.

Meno preoccupante è il rischio della sanzione di 100 €.

A parte l’esiguità della cifra della sanzione (100 € una tantum, salvo smentite), la procedura prevista dal decreto stabilisce che la sanzione sarà irrogata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione incrociando i dati dei contribuenti con quello dell’anagrafe vaccinale. Ma prima di irrogare la sanzione devono avvisarvi e chiedervi evetuale documentazione, attendere 10 giorni….. ecc. ecc. ecc. In ogni caso è ammesso ricorso al giudice di pace ecc. ecc. ecc..

Per cui, fino alla ricezione un avviso potete dormire sonni tranquilli se svolgete solo una attività professionale privata.

Sono più preoccupanti le sanzioni previste per il lavoro o la titolarità dello spazio in cui lavorare che sono elencate nella comunicazione del 21.09 

 

Alert

Se il super green pass è indispensabile per lavorare e si può ottenere solo con la vaccinazione e/o la guarigione, la tentazione all’autolesionismo, ovvero cercare il contagio, la malattia e la (probabile) guarigione per avere “di straforo” il pass serpeggia tra lavoratori dipendenti e professionisti.

Noi vi sconsigliamo vivamente questa strada, sia per i rischi per la salute, sia perché costituirebbe una forte contraddizione culturale ed etica per professionisti che vivono e propongono la “Cultura della Vitalità”.   

cosa cambia con il green pass rafforzato per le dbn? 25.11

il nuovo super green pass o green pass rafforzato.

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (già da ieri sera sono stati cambiati alcuni punti importanti), confermiamo quanto già scritto.

Alleghiamo il link delle ultime comunicazioni che abbiamo mandato sul “green pass” e supergreenpass

Comunque lo schema interpretativo delle norme è semplice e chiaro.

a)  Il titolare/gestore della struttura è tenuto a controllare il pass dei “lavoratori” che entrano nei locali (anche occasionali come fattorini o consulenti ecc.)

b) Il lavoratore (anche libero professionista o dipendente da altre ditte ecc.) è tenuto ad averlo e a presentarlo all’ingresso nella struttura.

c) Il cliente non è tenuto ad averlo e non è possibile richiederlo, salvo che nei locali pubblici (bar, palestre ecc.). Lo studio professionale non è un locale pubblico.

Chiaro?  Noi siamo lavoratori per cui dovremmo averlo. E dovremmo richiederlo a noi stessi se siamo titolari dello studio o in genere dei locali (anche il privato dovrebbe chiedercelo per farci entrare in casa in quanto titolare/gestore dei locali)
Per l’on line il problema è lo stesso. Noi, in quanto titolare/gestore, dovremmo controllare a noi stessi, in quanto “lavoratore”, il pass per entrare nell’ambiente in cui registriamo o trasmettiamo. Anche se è casa nostra.
Ma come ho scritto, dubito proprio che ci sia modo di fare controlli, per cui vedete voi.
 
P.S. ritengo fantascientifico il timore di qualcuno per un possibile incrocio tra le fatture emesse e il possesso del green pass. Per 3 motivi:
1) la privacy tutela il ns. status di vaccinato, tamponato o altro
2) le date delle fatture non sono pubbliche per i forfetari in quanto forniamo solo i totali annuali
3) la possibilità pratica di incroci su milioni di green pass e 4 milioni di p.iva non è tra le cose di questo mondo.

super green pass... tanto rumore per nulla per le dbn 21.09

In pratica tutto resta come prima 

Premessa: il Decreto del Consiglio dei Ministri del 16.09 non è ancora uscito in Gazzetta Ufficiale quindi abbiamo lavorato su un testo “provvisorio”. Avremmo preferito, come le altre volte, aspettare la pubblicazione ma le numerose richieste pervenuteci ci hanno forzato ad anticipare i tempi. Inviamo questa comunicazione a tutti i 3.000 indirizzi di soci, ex soci e futuri soci ma, per sovraccarico di lavoro, potremo rispondere solo alle richieste via mail dei soci attivi.

Dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale invieremo una 2a comunicazione solo se saranno state inserite variazioni di rilievo in relazione al settore di ns. interesse.

 

Il “super green pass” diventerà obbligatorio dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 anche nel settore privato e anche per i liberi professionisti. Quindi anche per gli operatori DBN.

Considerazioni:

Il libero professionista lavora:

a) per sé stesso (in genere da solo)
b) in rapporto con un cliente (in genere un privato cittadino)
c) senza limitazione di luogo né orario (su appuntamento)

quindi cosa dovrebbe fare? valutiamo i diversi casi:

1) Opera presso un proprio studio professionale: dovrebbe esibire/controllare il green pass a sé stesso al momento dell’accesso al luogo di lavoro; inutile visto che è già al corrente della propria situazione; ovvero se è vaccinato o guarito deve solo attivare l’app. In caso contrario deve scegliere se fare un tampone ogni 2-3 giorni oppure rischiare una sanzione dai 600 ai 1.500 € come “lavoratore” senza green pass o una sanzione dai 400 ai 1.000 € come datore di lavoro che non attiva i controlli. O magari tutt’e due le sanzioni?  Ma chi può effettuare un controllo? Il cliente può non venire ma non può fare il controllo.

2) Opera presso lo studio professionale di un collega o condiviso; il titolare dello studio dovrebbe verificare la sua situazione chiedendogli di esibire il green pass. Le sanzioni in difetto sono in questo caso suddivise tra i 2 soggetti, professionista come lavoratore 600-1.500 €, titolare dello studio 400-1.000 €. Ma chi può effettuare un controllo? Il cliente può non venire ma non può fare il controllo. Un ipotetico pubblico ufficiale che è molto improbabile possa “capitare” nello studio “per caso”.

3) Opera presso la propria abitazione. In pratica l’abitazione del professionista svolge la funzione di studio professionale. Tutto come al punto 1) solo che la possibilità di un controllo casuale di un pubblico ufficiale è ancora più remota.

4) Opera presso abitazione di terzi; come al caso 2) con il titolare dell’abitazione nel ruolo di titolare dello studio.

5) Opera presso l’abitazione del cliente. In questo caso è il cliente che sarebbe tenuto a verificare che il professionista che accede alla propria abitazione sia in possesso del green pass. Se non lo fa rischia una multa tra i 400 e i 1.000 €. Ma in questo caso l’eventualità di un controllo è ancora più remota.

6)  Opera presso una palestra, centro benessere o la sede di una associazione (o anche un hotel o un B&B); la responsabilità del controllo del green pass è a carico del titolare e/o il gestore della palestra, centro o associazione ecc. (come già scritto nella comunicazione del 29.07). Ma in questo caso non è cambiato nulla rispetto prima.

Il punto debole di tutto questo sistema sta nella domanda: chi controlla il controllore?

Teniamo conto che: “La sanzione è irrogata dal prefetto” e “i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni …… trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.”

In altre parole occorre che il soggetto che rileva la violazione (sia del professionista che del titolare) “metta agli atti” il fatto e lo trasmetta al prefetto perché sia irrogata la sanzione.

Ma chi è il soggetto nella casistica sopra elencata che rileva la violazione, stila un verbale dell’evento e lo trasmette al prefetto?

Il professionista stesso? Il titolare dello studio? Il cliente? Il proprietario dell’abitazione?

Un pubblico ufficiale (vigile urbano, carabiniere ecc.) di passaggio?

Non il cliente (salvo per prestazioni presso la sua abitazione in quanto titolare dell’appartamento)

Ci sembra molto improbabile che questa normativa cambi il rapporto tra il professionista e l'utente del servizio.

Come prima se c'è una sintonia rispetto ai principi e alle modalità di tutela della salute l'incontro si fa, in caso contrario si rinuncia. Ovviamente nel rispetto delle cautele già illustrate per il passato che trovate sul sito.  

In altre parole si tratta di proporre al cliente le modalità in cui si svolgerà la prestazione del servizio e metterlo in condizione di accettarle o rifiutarle, prima ancora di incontrarlo e in questo modo mettersi al riparo da eventuali violazioni.

Quindi, al di là del decreto e delle minacciate (irrealistiche) sanzioni, tutto si svolgerà come prima, anche necaso 6) in cui l’ipotesi di un controllo di un pubblico ufficiale, per quanto remota, è pensabile.

 

Per la gestione di gruppi (insegnamento, formazione, lezioni collettive ecc.) la casistica è analoga:

7) Presso il proprio studio professionale; come al punto 1)

8) Presso uno spazio di un collega; come al punto 2)

9) Presso la propria abitazione; come al punto 3)

10) Presso uno spazio privato di un partecipante o di un terzo). Non è una ipotesi frequente ma nel caso restano validi i punti 4) e 5)

11) Presso una palestra, un centro, un hotel, una sede di associazione ecc. Idem come la punto 6).

 

Per quanto riguarda il cliente/socio/partecipante:

a) Il green pass non è richiesto al cliente dell’operatore dbn salvo nel caso 6)

b) Il green pass non è richiesto al partecipante ai gruppi salvo nel caso 11)

pensiamo che la casistica sia chiara.... i soci attivi potranno chiedere chiarimenti esclusivamente via mail.

Aiutateci ad aiutarvi. 

Esonero Inps fino a 3.000€.... ti spetta? 03.09

Se hai fatturato con P.Iva nell’anno 2020  

Se devi versare gli acconti Inps per i redditi 2021….

Hai la possibilità di usufruire di un esonero fino a 3.000€ dai versamenti di settembre/novembre dell’INPS 

(cifra che però potrebbe diminuire nel caso le richieste fossero superiori alla somma di 1,5 Mld messa a disposizione dal decreto).

Ve lo avevamo già annunciato nel comunicazione del 30.03

Esaminiamo la Circolare n. 124 Inps del 06/08/2021 
OGGETTO: Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

x) Ecco le condizioni per accedere all’esonero dai contributi Inps di 3.000 €: puoi fare la domanda e detrarre da subito la somma se:

a) Sei iscritto alla Gestione Separata dell’Inps (quindi hai la p.iva forfetaria) con posizione attiva al 31 dicembre 2020

b) Hai subito un calo del fatturato 2020 (rispetto al 2019) non inferiore al 33% (attenti non basta il 30% richiesto per i Sostegni ma il 33%).  Questo calcolo non è necessario se hai aperto la p.iva nel 2020; nel caso puoi fare la domanda anche senza il calo del 33%.

c)  Hai percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito derivante dall’attività non superiore a 50.000 euro.

d)  Risulti in possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC); puoi ottenerlo entrando nel sito Inps con le credenziali o lo SPID

e)  Non sei lavoratore dipendente o pensionato (per l’assegno ordinario di invalidità vedi sotto)

Ripetiamo! se hai aperto la p.iva nel 2020 hai diritto al contributo anche senza il calo di fatturato del 33% (ovvio, non potendo fare in confronto con il 2019)

Sono esclusi i soggetti che abbiano avviato l’attività dal 1° gennaio 2021 (ovvio, non avendo anticipazioni Inps da versare)

 

Altri particolari:

1)  L’esonero è compatibile con l'assegno ordinario di invalidità, nonché con le rendite, dirette e indirette, erogate dall’INAIL e con gli assegni e le pensioni sociali

2)  L’ammontare dell’esonero potrà essere riparametrato e applicato su base mensile per ciascun professionista in caso di periodi di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica. In pratica se avete avuto uno stipendio o una pensione per X mesi su 12 la cifra dei 3.000 € sarà ridotta in proporzione.

3)  L’esonero riguarda solo i contributi complessivi dovuti in acconto per l’anno 2021 e calcolati con aliquota pari al 25,98% (ex 25,72%)

Ripetiamo: si possono non versare gli acconti Inps per il 2021; non le tasse e non i saldi Inps per il 2020.

 

COME FUNZIONA e cosa fare?

Sembra complicato ed in effetti lo è perché date dei versamenti si intersecano con la data della domanda da presentare e delle risposte dell’Inps. Ma manteniamo la calma…
Andiamo in ordine:

a) Fate il conto utilizzando il foglio excel del movimento o chiedete al commercialista quanto dovete pagare all’Inps come acconto Inps sui redditi 2021. Per chi ha già ricevuto il modello F24 fate riferimento a quello (per chi ha rateizzato l’importo deve ovviamente sommare gli F24 ricevuti)

b) Se gli acconti da versare sono meno di 3.000 € non dovrete versare nulla; ovviamente se rientrate nelle 5 condizioni elencate al punto X (vedi sopra)

 

Cosa dovete fare in ordine cronologico:

1)   Verificare i 5 requisiti sopra elencati in X); se sono tutti soddisfatti potete continuare con il punto 2

2)   Non versare la quota del modello F24 sezione Inps con competenza 2021 prevista entro il 15.09.2021. Se avete già versato il 1° acconto (a giugno o luglio) potrete richiederlo a rimborso (entro il 31.12.2021 – ancora non ci sono precise indicazioni su come fare, vi teniamo aggiornati-)

3)   Fate la domanda all’Inps entro il 30 settembre 2021 (siamo in attesa del modello sul sito Inps)

4)   L’Inps farà i suoi conti e vi comunicherà la somma che potete non pagare; parte l’avrete già detratta con l’F24 non versato entro il 15 settembre, il resto lo potrete detrarre dall’F24 di novembre (sempre per quel che riguarda solo la quota Inps)

5)   Se la quota non pagata a settembre è superiore alla somma che l’Inps vi comunicherà come esonero che vi spetta (in altre parole se avete non pagato una somma superiore all’esonero a cui avete diritto), versate la differenza entro 30 giorni e non vi sarà applicata nessuna sanzione o interesse.

6)   Se invece non avevate diritto all’esonero e l’Inps respinge la vostra domanda, dovrete pagare i versamenti Inps dovuti con interessi e sanzioni.  

 

Per capire meglio facciamo qualche esempio concreto con cifre fittizie:

a)   Dai conteggi risulta che devo pagare come acconti Inps sui redditi 2021 la somma di 2.800 € (1.400 al 15 settembre e 1.400 a novembre). Non verso né la prima somma al 15 settembre, né la seconda rata a novembre. Prima ancora di fare la domanda all’Inps.
b)   Entro il 30 settembre inoltro la domanda per accedere all’esonero Inps.
c)   L’Inps mi fa i conteggi e mi riconosce l’esonero fino a 3.000 €. Sono a posto avendo non pagato in tutto 2.800 €, cioè meno dei 3.000 € a cui ho diritto.
Ipotesi 2: idem a) e b) ma c) l’Inps mi riconosce solo 2.500 € (per eccesso di domande o per mesi di lavoro dipendente ecc.).
d)   Ho già non versato i 1.400 € di settembre; a novembre non pago solo 1.100€ e verserò 300 € (la differenza tra i 2.800 € dovuti in totale e i 2.500 € di esonero riconosciuti dall’Inps). Se ho già non pagato i 2.800 € prima di ricevere il conteggio dell’Inps (dovrebbe arrivare in ottobre ma non si sa mai), verso i 300 € entro 30 giorni senza alcuna sanzione o interesse.
Un altro esempio:
a)   Dai conteggi risulta che devo pagare come acconti Inps 4.200 € (metà a settembre e metà a novembre). Quindi non verso i 2.100 dovuti entro il 15 settembre e i 900 € che mi rimangono li tolgo dal versamento di novembre versando solo 1.200 €. Idem per il resto ai punti b) e c).

Quando e come posso fare la domanda?

Entro il 30 settembre; ma non sono ancora disponibili le procedure sul sito dell’Inps

 Appena disponibili le procedure ve lo comunicheremo e invieremo ai soci un filmato per guidarvi nella compilazione dell’istanza.

 

Attenzione! inviamo questa comunicazione a 3.000 indirizzi di cui 1.300 sono soci e 500 soci benemeriti/straordinari (con convezione fiscale)

Arriveranno centinaia di richieste di assitenza e non siamo in grado di seguire tutti per cui:

a) Abbiamo mandato a tutti la notizia
b) Manderemo solo ai soci con tessera attiva la notizia con il link al video per procedere autonomamente.
c) Daremo assistenza in caso di difficoltà nella procedura solo ai soci benemeriti/straordinari (segnalate tipologia e n° di tessera)

A presto

Claudio Parolin

 

Altre informazioni dalla circolare Inps
La presentazione della domanda di esonero avverrà attraverso distinti modelli che verranno resi disponibili per ogni Gestione INPS. La pubblicazione dei predetti modelli verrà resa nota con apposito messaggio. La presentazione delle domande deve avvenire a pena di decadenza entro il giorno 30 settembre 2021
La domanda deve essere presentata utilizzando i consueti canali telematici messi a
disposizione per i cittadini e per gli Intermediari nel sito internet dell’INPS, accedendo nel proprio Cassetto previdenziale.
Pertanto, per la presentazione della domanda dovranno essere utilizzati i seguenti percorsi:
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: Cassetto Previdenziale Liberi
Professionisti > Domande Telematiche > Esonero contributivo L. 178/2020
L’Istituto comunicherà l’importo complessivamente spettante a ogni richiedente, tenendo conto
dei soggetti attivi, dei mesi di attività e della contribuzione potenzialmente esonerabile in
considerazione delle domande ricevute entro la data del 30 settembre 2021. Nel caso in cui
l’ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2021 con termini di versamento già scaduti
al momento della comunicazione dell’importo rideterminato dovesse eccedere l’importo
dell’esonero, il contribuente dovrà procedere al pagamento della differenza contributiva entro il
termine di 30 giorni dalla comunicazione stessa. In tal caso, non saranno dovuti sanzioni civili
e interessi.

come chiedere il sostegni bis attività stagionale 26.07

SOSTEGNI BIS NON AUTOMATICI (attività stagionale?)

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in luglio, sotto la denominazione di “Contributo Sostegni bis attività stagionali” le istruzioni per presentare la domanda.

A parte il nome (cosa c’entrano le Attività Stagionali?) le istruzioni presentano alcune anomalie rispetto la domanda per il Ristori 1 che avevamo mostrato in maggio.

Riprendiamo per semplicità le 4 posizioni definite nella comunicazione del 27 maggio; 

In maggio abbiamo scritto quanto segue:

Le situazioni possono essere 4):

1) Hai già chiesto il Sostegni 1 di marzo  Non devi fare nulla. Ti verrà accreditata la stessa somma allo stesso IBAN

nota odierna: Ci risulta che i soci in questa posizione abbiano regolarmente ricevuto la somma spettante. Se qualcuno l’aspetta ancora ce lo segnali.

2) Non hai chiesto il primo sostegno di marzo perché non sapevi di averne diritto. Se non lo hai chiesto entro il 28 maggio lo hai perso ma puoi chiedere il nuovo SOSTEGNI BIS

3) Non hai chiesto il Sostegni 1 perché non avevi ancora la P.IVA (l’hai aperta tra il 23 marzo e il 26 maggio)

4) Non hai chiesto il Sostegni 1 perché non avevi un calo del fatturato 2019-2020 superiore al 30%, ma risulta ora un calo superiore al 30% facendo il confronto

      tra il fatturato tra il 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 e
     il fatturato tra il 1°aprile 2020 e il 31 marzo 2021 
                         Hai diritto al Sostegni Bis con una percentuale maggiorata (+ 50%)

 

Veniamo a oggi; Istruzioni pratiche;

La posizione 2) e 4) sono accumunate;

Se hai registrato un calo di fatturato superiore al 30% nei periodi 1° aprile – 31 marzo riferiti al 2021-2020 rispetto all’annualità precedente (2019-2020) puoi chiedere il Sostegni Bis cosiddetto “Attività Stagionale”

Come si fa? Segui le istruzioni del filmato CHIEDI IL SOSTEGNI BIS ATTIVITA’ STAGIONALI che si riferisce alla situazione ordinaria dei nostri soci.

L’unico calcolo da fare (preparatelo prima di entrare nel sito dell’AdE) è la media mensile del fatturato nei mesi da aprile 2019 a marzo 2020 e la media mensile degli stessi mesi degli anni 2020-2021.

Ovvero la somma dei fatturati dei 12 mesi diviso per 12 sia nel primo che nel secondo caso.

Esempio:  

Se nei 12 mesi aprile 2019 – marzo 2020 hai fatturato 18.264 € che diviso 12 mesi fa 1.522 € questa è la prima cifra da inserire (lo stesso se hai aperto la partita iva a ottobre 2019 e hai fatturato in 5 mesi 7.610 € che diviso 5 mesi fa sempre 1.522 €).

Se poi nei 12 mesi aprile 2020 – marzo 2021 hai fatturato 10.176 € che diviso 12 mesi fa 848 € questa è la seconda cifra da inserire  

Attenzione! Può richiederlo anche chi si trova nella posizione 1) nel caso la somma spettante, facendo i calcoli, risulti superiore ai 1.000 €. Riceverà la somma spettante diminuita dei 1.000 € già ricevuti.

Vengono richieste dichiarazioni aggiuntive ma se seguite il filmato ripetendo le operazioni descritte non incontrerete difficoltà.

La fregatura si presenta per chi si trova nella posizione 3) perché:

a) Il decreto prevede che chi ha attivato la p.iva prima del 26 maggio 2021 abbia diritto al sostegno bis

b) Ma va calcolato in base al calo di fatturato tra il 2019-2020 e il 2020-2021 (cosa ovviamente impossibile per chi ha aperto la p.iva nel 2021).

 

Entriamo nel merito:

Testualmente il decreto 73 del 25 maggio 2021 al titolo I art.1 dichiara:

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi a chi ha la P.Iva attiva al 25 maggio 2021)

 Come era successo con il Sostegni 1 in occasione del quale le p.iva aperte entro il 22 marzo avevano, senza alcun raffronto o calo, ricevuto il contributo minimo di 1.000 €.

 Ma le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate questa volta cambiano le carte in tavola e riportano:

ATTENZIONE: A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto per l’emergenza Covid-19, per il presente contributo non è previsto un importo minimo.

Pur ribadendo che: Non possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo Sostegni bis attività stagionali i soggetti che: • hanno cessato l’attività e quindi la partita Iva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis) • hanno attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021.

Quindi chi l’ha attivata prima del 26 maggio dovrebbe poter presentare l’istanza! Invece conclude:

ATTENZIONE A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto varati per l’emergenza da Covid-19, per il contributo Sostegni bis attività stagionali non è previsto il requisito - alternativo al calo del fatturato e corrispettivi - consistente nell’attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, per essere ammessi a richiedere il contributo Sostegni bis attività stagionali, tutti i soggetti Iva devono possedere il predetto requisito del calo minimo del fatturato.

In altre parole l’Agenzia delle Entrate disattende il contenuto del decreto!

Abbiamo pensato a un fraintendimento che avrebbe potuto essere corretto e per questo abbiamo atteso fino ad ora nella speranza che le Camere all’atto della conversione in legge del Decreto 73 rimediassero ma nulla di tutto ciò. Per cui, ad oggi, solo chi ha aperto la p.iva tra il 23 marzo e il 25 maggio resta senza sostegni bis a differenza di quanti avevano aperto la p.iva dopo il gennaio 2019. Misteri della politica… mancavano i soldi? Erano stati troppo generosi in marzo? Disguido burocratico? Cercheremo di approfondire.

Intanto chi può inoltri la domanda entro il 2 settembre

 Seguendo il filmato non dovreste avere difficoltà; nel caso interpellateci.

 Claudio Parolin

Un’ ultima cosa: molti ci telefonano per chiedere informazioni sul green pass rispetto alle ns. attività.

Entro un paio di giorni vi manderemo una comunicazione sul tema “green pass e DBN”

 

green pass, ma ci riguarda come DBN? 29.07

Viste le numerose richieste di informazioni ricevute, forniamo un parere “ragionato” sulle vicende (ancora confuse) degli obblighi creati dal

DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio  in  sicurezza  di  attività sociali ed economiche. (GU n.175 del 23-7-2021)

Le attività citate nel decreto che in qualche modo possono riguardare le DBN sono:

Art.3.1.
b) … eventi e competizioni sportivi…
d) piscine,… palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso
f) centri termali …
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, … limitatamente alle attività al chiuso

chi è responsabile dei controlli?

Art. 3.4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività … sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni…

 

Per cui come professionisti DBN abbiamo poco da temere:

a)  Le attività professionali non sono coinvolte per cui possiamo continuare a lavorare senza problemi.

b)  Se svolgiamo l’attività professionale presso strutture citate sopra all’art. 3.1 b) d) f) e g) la responsabilità ricade sul titolare o il gestore dei servizi e delle attività.

E se siamo noi gestori di un centro sociale, culturale e/o ricreativo? Un chiarimento è necessario: si tratta di un centro culturale ecc. o di una associazione culturale ecc.?

 

Rimando alla distinzione che facevamo già nella comunicazione del 26 ottobre 2020 tra associazioni culturali, sportive e di promozione sociale e centri/circoli culturali, sportivi e sociali che riportiamo in calce*.

Concludendo:

a)   come liberi professionisti non abbiamo obblighi di controllo di green pass anche rispetto alla gestione del ns. studio professionale

b)  come associazione che gestisce una sede con attività in ambiente chiuso rimando alle considerazioni in calce*

c)  come imprenditori titolari o gestori di centri benessere, palestre, centri sociali, culturali ecc. siamo responsabili dei controlli.

Ma sulle modalità dei controlli, l’autorizzazione a chiedere documenti nel rispetto della privacy ecc. ho l’impressione che vedremo molti cambiamenti nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.

N.B. una curiosità … ma perché lo chiamarlo “green pass” quando non ha nulla di verde, ecologico, naturale? Non sarebbe più corretto chiamarlo “chimic pass” o se vogliamo usare l'inglese "chemist pass"?

 

*Si pone un nodo cruciale di forma e sostanza: leggete attentamente!
Scritto il 26 ottobre 2020.
Il d.c.p.m. del 24 ottobre sospende l’attività delle “palestre” e dei “centri culturali, sociali e ricreativi” che, ad un primo sguardo, sembrerebbero sovrapporsi alle associazioni culturali, di promozione sociale e ricreative.
Ma non esiste una normativa a questo proposito.
In realtà la “palestra” non è sovrapponibile alla Associazione Sportiva Dilettantistica, e il “centro culturale, sociale e ricreativo” non è sovrapponibile alla Associazione Culturale, alla Associazione Promozione Sociale, alla Associazione Ricreativa.
Come la palestra si definisce come “ambiente fisico chiuso attrezzato per la pratica delle discipline sportive”, il “centro culturale” si può definire come “ambiente fisico chiuso attrezzato per lo svolgimento di attività culturali” e lo stesso per il “centro sociale” e il “centro ricreativo”  Una connotazione ulteriore potrebbe essere la funzione aggregativa sul territorio (il paese o il quartiere, o ancora in ambito nazionale e/o internazionale (pensiamo al centro culturale Pompidou a Parigi)
Quindi possiamo definire il “centro culturale” come luogo fisico chiuso di aggregazione sul territorio attrezzato per svolgere attività culturali (pensiamo a una sala conferenze, una spazio espositivo, una dotazione di libri, film e altri strumenti culturali) che può essere pubblico (molti comuni e/o quartieri ne gestiscono uno o più) o privato (e in questo caso può essere gestito in forma associativa ma non necessariamente) ed è caratterizzato da una apertura al pubblico generalizzata (es. a tutti gli abitanti del paese o del quartiere possono accedere, anche se a volte e richiesta una tessera minima). Una associazione culturale, di promozione sociale o ricreativa non sempre possiede una sede fisica e, nel caso l’abbia, la sede non è aperta al pubblico ma svolge una funzione riservata ai soci subordinando l’accettazione del nuovo socio ad un vaglio dell’organismo direttivo.
Quindi, anche se una normativa precisa non esiste, ritengo che l’associazione culturale o di promozione sociale o ricreativa, se è privata, ovvero riserva le attività ad un numero ristretto e selezionato di soci e non svolge una funzione aggregativa sul territorio godendo di contributi pubblici e/o uso di spazi assegnati da enti locali e/o convenzioni con enti pubblici, non sia assimilabile al centro culturale, sociale, ricreativo.   
Quindi la norma che sospende l’attività dei centri culturali, sociali e ricreativi non necessariamente si traduce in sospensione delle attività delle associazioni culturali, di promozione sociale e ricreative. Sono da valutare le caratteristiche e le condizioni di operatività sopra descritte. E anche su questo il Movimento è disposto a sostenere le associazioni iscritte.

Attenzione! Alcuni legali consultati non hanno condiviso il questo ns. parere. Per cui operate con cautela.

Sostegni BIS; Cosa fare per avere i 1.000 € 27.05

 

Cari soci e amici, finalmente il decreto SOSTEGNI BIS è stato pubblicato nella forma definitiva sulla Gazzetta Ufficiale e possiamo darvi le indicazioni.

 

                                    Al momento NON DOVETE FARE NULLA! 

Se hai già fatto la domanda per Decreto SOSTEGNI 1 del 23 marzo

         Non devi fare nulla, solo attendere i soldi (che ti arriveranno all'IBAN già comunicato all'AdE)

Se non hai già fatto la domanda per Decreto SOSTEGNI 1  del 23 marzo perché:

       - non ne avevi diritto 

      - hai aperto la p.iva dopo il 23 marzo (entro il 26 maggio)

Dovrai fare la domanda ma bisogna attendere le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate (ma c’è tempo almeno 2 mesi))

 

Ma facciamo un passo indietro; come per il precedente decreto 1 del marzo scorso:

Chi può richiederlo?  Tutti i professionisti con P.IVA anche se hanno altri redditi:

Quindi anche i lavoratori dipendenti, pensionati, redditi da affitti ecc.

con qualsiasi Codice Ateco

con qualsiasi data di attivazione,

purché prima dell’entrata in vigore del Decreto 73/2021 (decreto sostegni bis)ovvero entro il 26 maggio 2021

 

attenti a non fare confusione tra:

Decreto sostegni 1 del 23 marzo con scadenza 28 maggio

Decreto sostegni bis del 26 maggio con scadenza a 60 giorni

                                (60 giorni dalle procedure emesse dall’Agenzia delle Entrate)

                       

Più in dettaglio:

Le situazioni possono essere 4:

 1) Hai già chiesto il primo sostegno di marzo (sia che abbia già ricevuto la somma sia che tu sia ancora in attesa di riceverla). Non devi fare nulla. Ti verrà accreditata la stessa somma allo stesso IBAN

In più prova a fare il calcolo di quanto verrebbe la cifra se invece di

- confrontare il fatturato dell’anno 2019 con quello del 2020,
- confronti il fatturato tra 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 con quello tra il 1°aprile 2020 e il 31 marzo 2021.
Se nel conteggio risulta che hai una perdita maggiore nel secondo conteggio potrai fare una istanza per avere la somma a differenzaMa bisogna attendere le indicazioni dell’AdE.

 

 2) Non hai chiesto il primo sostegno di marzo perché non sapevi di averne diritto. Fai la domanda seguendo le indicazioni del video riportato sotto.

        Attenzione hai tempo ancora solo 2 giorni fino al 28 maggioAvrai diritto sia al sostegni 1 che al sostegni bis.

 

 3) Non hai chiesto il primo sostegno perché non avevi ancora la P.IVA (l’hai aperta tra il 23 marzo e il 26 maggio)Hai diritto al sostegni bis ma bisogna attendere le direttive dell’Agenzia delle Entrate per far la domanda.

       Non potendo fare confronti di fatturato con gli anni passati ti verranno erogati i consueti 1.000 €

 

   4) Non hai chiesto il primo sostegno perché non avevi un calo del fatturato 2019-2020 superiore al 30%, ma risulta un calo superiore al 30% facendo il confronto

      tra il fatturato tra il 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 e
      Il fatturato tra il 1°aprile 2020 e il 31 marzo 2021 

      Hai diritto al sostegni bis con una percentuale maggiorata (+ 50%) ma devi attendere le disposizioni dell’AdE per far la domanda.

 

In sostanza devi correre solo se sei nella posizione 2 utilizzando  il video che ti può guidare passo passo nella richiesta del SOSTEGNODRAGHI 1; se hai dubbi rivedi la mail mandata il 30.03

 

Nel video utilizziamo un foglio di calcolo, reperibile sul sito del Movimento, che vi può semplificare notevolmente le comprensione e i calcoli .
 
nella parte finale del filmato vi indichiamo alcune procedure per poter rientrare, se possibile, nel diritto a ricevere i 1.000 €; scarica il prospetto utile dal sito del Movimento.
 
nel video utilizziamo lo SPID per entrare nel sito dell'Agenzia delle Entrate.
 
potete utilizzare invece le credenziali già in vostro possesso (C.F., PIN e PW); potete "ripassare" la procedura nel video di novembre.

 

se qualcosa non è chiaro, i soci possono chiamare allo 0236518340 o 3774498074

appena saranno disponibili le procedure per la domanda del SOSTEGNI BIS vi invieremo le istruzioni.

a presto

Claudio Parolin

20 anni di successi istituzionali delle DBN

Le DBN in Parlamento sono arrivate da 20 anni e con grande forza e autorevolezza interfacciandosi con le Commissioni Parlamentari;

hanno interagito con i Consigli Regionali di 9 Regioni e Provincie autonome arrivando a far approvare 12 leggi regionali e

 hanno collaborato con l' O.M.S., l' Organizzazione Mondiale della Salute, arrivando a influenzare la definizione stessa di "salute"

Per esempio, solo per citare i casi più eclatanti:

a) nel 2004 le DBN hanno incontrato in numerose sedute la XII Commissione Affari Sociali della Camera per confrontarsi sul PDL Lucchese

b) nel dicembre 2002 autorevoli esponenti del Parlamento (Lucchese di FI, Giacco dei DS, Francescato dei Verdi, ecc.) e dei Consigli Regionali di 4 Regioni (Lombardia, Veneto, Liguria e Friuli Venezia Giulia) sono sfilati ai microfoni per partecipare e intervenire al “Forum” di Milano (più di 1.000 operatori shiatsu e DBN riuniti in assemblea per modificare – con successo – il PDL Lucchese sulle MnC)

c) tra il 2002 e il 2007 decine di Parlamentari e Consiglieri Regionali hanno partecipato ad altre decine di Convegni, Congressi, Forum, Assemblee, Tavole Rotonde organizzate dalle DBN in decine di città italiane.

d) le DBN hanno partecipato nel dicembre 2003 alla “Consultation della WHO”, incontro dell’O.M.S. finalizzato a definire le Linee Guida dell’Organizzazione Mondiale della Salute per le TM/CAM (Medicine Tradizionali, Complementari e Alternative); le DBN hanno debuttato ufficialmente nel consesso mondiale con una comunicazione verbale e una relazione agli atti (consegnata direttamente nelle mani della presidente dell’epoca, la cinese dott.sa Zhang)

Le DBN hanno una storia ventennale di successi sul piano istituzionale quali l’introduzione delle DBN nel PDL Lucchese, 12 leggi regionali approvate in 9 regioni, la proposta di una nuova definizione di salute dell’OMS del 2011 come “la capacità di adattamento e di autogestirsi di fronte alla sfide sociali, fisiche ed emotive”.

Con questa storia e questi successi alle spalle qualcuno strilla enfatico “Le DBN arrivano in Parlamento” enfatico nel comunicato del Comitato Pro DBN di domenica 9 maggio.

Ma in realtà cosa è successo? Solamente che una parlamentare in un intervento nel corso di un dibattito parlamentare ha “citato” le DBN tra le tante categorie a cui destinare i sostegni, portandola come “grande successo” della petizione #ora basta

Non ci possono raccontare questa favola. Anche perché:

a) La petizione reclama la “riapertura immediata” della formazione DBN a dicembre 2020 e oggi, maggio 2022 le riaperture, purtroppo, non ci sono ancora

b) La citazione della deputata riguardava i sostegni e non le riaperture quindi la petizione non c’entra nulla.

Ma vorremmo anche capire:

a) Perché la stessa petizione lanciata in sordina nel dicembre 2020 (quando poteva essere utile) è stata rilanciata in pompa magna nell’aprile 2021 quando già si profilavano le riaperture? Forse perché con le riaperture si avvicinavano i rinnovi delle cariche del CTS e vi serviva un “merito” per la campagna elettorale?

b) Viene vantato un successo inesistente per una petizione che non ha neanche raggiunto gli obiettivi minimi e che nessuno ha preso sul serio a nessun livello istituzionale?

 

Una cosa buona però la petizione ha prodotto:

Se i dati diffusi sono veri, su circa 50.000 visualizzazioni, le adesioni sono state circa 5.000, ovvero il 10% (nonostante molti abbiano sottoscritto “per sbaglio” credendola una iniziativa del CTS Lombardia).

Questo ci allarga il cuore e testimonia la serietà delle DBN.

Significa che tra gli operatori e le associazioni DBN solo 1 su 10 ha ritenuto di appoggiare la petizione #ora bastai, nonostante i disagi e le difficoltà del settore di questi mesi. E questo allarga il cuore: con tutto il rispetto per chi, per errore o convinzione, ha firmato la petizione, siamo un settore di persone serie e responsabili!

 Milano, 18 maggio 2021

P.S.1 Chi volesse documenti e filmati degli eventi descritti sopra può richiederli al presidente@movimentodbn.com 

P.S.2 Ci scusiamo con quanti riceveranno questa mail doppia o essendosi già disiscritto in passato. Per correttezza abbiamo attivato una nuova piattaforma di invio collettivo allo scopo di separare gli indirizzi del CTS da quelli del Movimento. Questo è un invio dalla nuova piattaforma per cui potrebbero essere incluse mail già cancellate da quella utilizzata in precedenza. Se vi disturbiamo cliccate sotto per disiscrivervi e non vi disturberemo più.   

 

È il momento giusto per la Partita IVA; ma subito

Se avete già la p.iva passate questa mail a colleghi, amici e parenti…. In qualsiasi settore lavorino!

Se avete mai pensato di uscire dal limbo delle situazioni “ambigue e pericolose” e lavorare in regola con una P.IVA forfetaria, i prossimi 15 giorni sono il momento migliore!

Per 2 motivi:

1)      È molto probabile che entro la fine di aprile il governo vari un nuovo sostegno per P.IVA. Se si ripete il meccanismo dell’ultimo sostegno (1.000 e/o più euro) l' Agenzia delle Entrate ha riconoscito senza alcun vincolo a quanti avevano aperto la posizione IVA nel 2019, 2020 e 2021 (ovvero prima del decreto del 23 marzo 2021). Se aprite la P.IVA nei prossimi giorni molto probabilmente potrete beneficiare del prossimo sostegno. Molti operatori DBN hanno ricevuto 1.000 € prima ancora di aver emesso la prima fattura.

2)      È molto probabile che nell’annunciata riforma fiscale le condizioni estremamente favorevoli previste oggi per le nuove p.iva forfetarie (5% di tasse sull’ imponibile, 33% detraibili dal fatturato ecc.) siano modificate in peggio. Per cui conviene attivarsi subito prima della riforma per usufruire delle condizioni attuali.

Ma se poi non fatturo? Nessun problema, prima della fine dell’anno puoi “cessare l’attività” senza alcun onere (solo poche decine di € per la dichiarazione 2020-2021 al commercialista).

Perché restare in una situazione “ambigua e pericolosa” quando posso crearmi una posizione “trasparente e sicura” senza spendere un €, anzi magari guadagnando grazie al sostegno?

 

Penso agli insegnati di Yoga costretti a “svendere” la loro disciplina come “ginnastica per la salute e il fitness” per attingere ai rimborsi esentasse come insegnante sportivo dilettantistico.
Penso a chi fa le collaborazioni occasionali sacrificando il 20% come Ritenuta di Acconto e non sa che è molto più conveniente la p.iva forfetaria (vedi la diretta sul tema).  
Penso a chi fa le prestazioni occasionali pensando di essere in regola e invece rischia multe salate senza vantaggi economici. (vedi la diretta sul tema).  
Penso a quelli che lavorano “in nero assoluto” e rischiano con una sola sanzione i soldi sudati in anni di lavoro.

Mai come ora è possibile tirare un respiro di sollievo e liberarsi da tutte queste preoccupazioni senza investire grosse cifre, ma al contrario “rischiando” di guadagnarci con il bonus governativo.

Fate i conti assieme a noi… vedrete che è realmente una occasione unica.

 

Attenzione: al punto 1) e al punto 2) ho specificato che le 2 eventualità sono “molto probabili”, non certe.

Ma finora ci abbiamo sempre azzeccato! Molti nuovi professionisti ci hanno ringraziato quando hanno ricevuto venerdì scorso 1.000 € dall’Agenzia delle Entrate avendo fatto la richiesta guidati dal nostro filmato (come richiedere il SOSTEGNODRAGHI).

Movimento Libere DBN

sostegnoDraghi; vedi il video per richiederlo 30.03

cari soci e amici, come promesso vi inviamo

un video che vi può guidare passo passo nella richiesta del SOSTEGNODRAGHI.

nel video utilizziamo un foglio di calcolo, reperibile sul sito del Movimento, che vi può semplificare notevolmente le comprensione e i calcoli .

nella parte finale del filmato vi indichiamo alcune procedure per poter rientrare, se possibile, nel diritto a ricevere i 1.000 €; scarica il prospetto utile dal sito del Movimento.

nel video utilizziamo lo SPID per entrare nel sito dell'Agenzia delle Entrate.

potete utilizzare invece le credenziali già in vostro possesso (C.F., PIN e PW); potete "ripassare" la procedura nel video di novembre.

per concludere riportiamo sotto quanto già scritto su chi, come, quanto e quando 

potete provarci da soli..... se non ce la fate..... noi siamo qua.

Claudio Parolin

 

 

 

Ecco un riassuto per il SOSTEGNODRAGHI:

Chi può richiederlo?

tutti i professionisti con P.IVA anche se hanno altri redditi:

Quindi anche i lavoratori dipendenti, pensionati, redditi da affitti ecc.

con qualsiasi Codice Ateco

con qualsiasi data di attivazione,

purché prima dell’entrata in vigore del Decreto 41/2021 (decreto sostegni Draghi,

ovvero entro il 23 marzo 2021

 

Chi ha diritto ?

      1)  Chi ha la p.iva attiva prima del 2019

              Se ha un reddito 2020 inferiore al reddito 2019 almeno del 30%

         quanto?

              Il 60% del calo di fatturato medio mensile

              La modalità di calcolo è riportata in fondo alla pagina**
              (per i soci è disponibile un semplice foglio di calcolo a richiesta)

              Se il risultato è inferiore a 1.000 €, comunque ha diritto al sostegno minimo di 1.000€

 e anche

     2) Chi ha la p.Iva attiva dopo il 1° gennaio 2019 e entro il 23 marzo 2021

               ha diritto comunque al sostegno minimo di 1.000 €

situazione particolare

     3) Chi ha avuto la partita iva attiva nel 2019 per tot mesi (esempio 7 mesi da giugno a dicembre avendola aperta in maggio 2019)

              Come minimo ha diritto a 1.000€,
              anche si più se invece il calcolo fatto come al punto 1) (prendendo la media mensile dei 7 mesi lavorati) risulta superiore al minimo di 1.000 €; può chiedere la somma superiore.

Importante:NON ci sono limiti di COLORE DI REGIONE - IL SOSTEGNO E' ESENTASSE e SI PUO' ANCHE UTILIZZARE COME CREDITO DI IMPOSTA

Come richiederlo ?

Si può mandare una istanza ma è più semplice aspettare la piattaforma web dell'Agenzia delle Entrate.

Vi abbiamo inviato un filmato per guidarvi passo passo nella richiesta come a Novembre.

 

Attenzione: Un altro importante sostegno per le P.IVA viene dall'INPS

Viene incrementato il fondo per un esonero (parziale?) dal pagamento dei contributi Inps ai professionisti che hanno subito un calo del fatturato superiore al 33% nel 2020 rispetto il 2019 (con fatturato massimo di 50.000 €). Si attende una circolare Inps per capire come funziona.
 

-----------------------------------------------

**dettaglio per i calcoli

2)  Come calcolare se spetta?

Si prende la somma fatturata nel 2020 e si sottrae la somma fatturata nel 2019. Se la differenza è in percentuale superiore al 30% si ha diritto al SOSTEGNO.

1° Esempio: fatturato 2019 = 30.000 €, fatturato 2020 = 20.000 €; differenza in calo 10.000 €
Percentuale di calo fatturato (10.000/30.000) = 33,3%       Quindi il diritto al SOSTEGNO c’è!
2° Esempio: fatturato 2019 = 8.000 €, fatturato 2020 = 7.000 €; differenza in calo 1.000 €
Percentuale di calo fatturato (1.000/8.000) = 12,5 €            Quindi il diritto al SOSTEGNO non c’è!

3)  Come si calcola quanto spetta? Si divide la somma di calo del fatturato per i 12 mesi e si moltiplica per 60%. Nel caso del 1° esempio il calo è di 10.000 € che diviso per 12 fa 833 € che moltiplicato per 60% = 500 €. 

Ma il SOSTEGNO minimo è di 1.000 € per cui saranno erogati 1.000 €.

4)  Quando fare la domanda? Ci sono 60 giorni di tempo dal 30 marzo al 28 maggio. Non serve correre, meglio fare le cose con calma per non fare errori che è complicato correggere.

5)  Come fare la domanda? conviene aspettare la piattaforma che l’Agenzia delle Entrate sta approntando. Garantiscono che sarà pronta in pochi giorni, strutturata in modo da non andare in tilt. Vi invieremo, come a novembre 2020, un filmato per guidarvi passo passo nella richiesta.

6)  Quando arrivano i soldi? Il governo dichiara che i pagamenti inizieranno l’8 aprile e di pagare tutti entro il mese di aprile.  

 

 AVVERTENZE OPERATIVE PER I SOCI:

A)      Abbiamo pubblicato sul sito un foglio excel per un calcolo automatico per:

           1) Verificare se hai diritto al SOSTEGNO
           2) Calcolare a quanto ammonta il SOSTEGNO

B)     Arriveranno molte domande di chiarimento e approfondimento. Vogliamo dare un supporto a tutti senza però penalizzare i soci che hanno pieno diritto a tutti i servizi del Movimento.

C)     Pertanto continueremo a dar sostegno a tutti (soci e non soci) ma daremo la precedenza alle mail rispetto whtasapp e sms, con queste priorità:

        1) Soci Benemeriti e Straordinari con tessera in corso di validità (segnalate n° tessera e scadenza)
        2) Poi soci Ordinari con tessera in corso di validità (segnalate n° tessera e scadenza)
        3) Poi ex soci con tessera scaduta (segnalate n° tessera e scadenza)
        4)  Poi ai non soci

Cercheremo di sostenere comunque tutti ma…. con i tempi necessari. Abbiate pazienza.

 

dirette, zone colorate e ... ristori futuri 8.03

Lavorare con le associazioni... conviene? lavoro a zone e nuovi ristori

 

dirette, zone colorate e .......

Dopo la diretta sulle “MIGLIORI POSIZIONI FISCALI” 

E sulle “POLIZZE RCT & PROFESSIONALE”  ecco le registrazioni.

 

Vi inviamo il link per la diretta di mercoledì 10 marzo ore 20,30 su:

"quando conviene “usare” una associazione per il lavoro nel settore DBN/olistico”

La diretta comincerà alle ore 20.30. Cliccate qui https://meet.google.com/nhw-kgqy-kjq dalle 20,15 in avanti e sarete ammessi all’incontro.

 

Ricordate la diretta di sabato 13 marzo alle 10,30 sul tema ”le DBN in tempo di Virus”

Il decreto “ristori5” ribattezzato “sostegni” sembra che esca nel fine settimana…
Appena sarà pubblicato vi manderemo una informazione tempestiva e completa.

 

Ripasso sulle zone colorate:

Facciamo una rapida sintesi delle situazioni relative al lavoro (molti stanno ancora chiedendo via mail e telefono)

1)      Per quel che riguarda l’attività:

         a) Nelle zone rosse non si può lavorare né con il singolo cliente, né con i gruppi
         b) Nelle zone arancione (anche scuro) e gialle si può lavorare con il singolo cliente
         c) Si alle attività con i gruppi all'aperto 
         d) Nelle zone bianche si può lavorare anche con i gruppi al chiuso
 

2)      Per quanto riguarda gli spostamenti del professionista

         a) Può muoversi sia tra comuni che tra regioni per motivi di lavoro in tutte le zone (ma nelle zone rosse non può lavorare)

3)      Per quanto riguarda i clienti:

         a) Nelle zone arancione (anche scuro) possono muoversi nel comune e fino a 30 km dai comuni inferiori a 5.000 abitanti ma non verso il capoluogo)
         b) Nelle zone gialle possono muoversi tra i comuni ma non tra le regioni
         c) Nelle zone bianche libera circolazione

 

Ricordate che:

Le nostre non sono attività sanitarie per cui rientrano nei vincoli.

Rispetto alla regola che si può cercare un servizio non reperibile nel comune, non ci pronunciamo perché molti dicono che è una motivazione valida ma resta arduo dimostrare, in caso di contestazione, che nello stesso comune non esistano professionisti della stessa disciplina

Portate con voi, spostandovi, tutta la documentazione che può dimostrare che vi muovete per lavoro.

nuove zone a colori e limitazioni al lavoro 17.01

Carissimi, abbiamo atteso che fossero pubblicate ufficialmente sia il dpcm del 14 gennaio, sia le 4 Ordinanze del Ministero della Salute del 16 gennaio perché, come già sapete, non ci fidiamo delle “anticipazioni” giornalistiche che potrebbero essere disattese o subire variazioni all’ultimo momento.

Veniamo ai fatti.

Nasce una nuova mappa delle zone gialle, arancione e rosse che riportiamo qui sotto

Riassumendo:

zona 4 rossa: Lombardia, Sicilia e Provincia di Bolzano.

zona 3 arancione: Val D’Aosta, Piemonte, Liguria,Veneto, Friuli V.G., Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia e  Calabria.

Zona 2 gialla: Toscana, Sardegna, Molise, Campania, Basilicata e Provincia di Trento

 Gli elementi che interessano a noi:

a)   Per quanto riguarda il lavoro:  

Zone arancione e gialle: Sì !

"Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite" a condizione che le Regioni e le Province autonome ecc.  (le solite condizioni già riportate nei dpcm precedenti significa che le regioni potrebbero stringere ancora di più i limiti ma, stante le proteste in corso, appare improbabile). Ricordiamo le prescrizioni segnalate nelle comunicazioni precedenti.

Zone rosse: No !

"Le attività inerenti ai servizi alla persona non sono consentite" salvo quelle individuate nell’allegato 24 ((cioè lavanderie, funerali e parrucchieri-barbieri)

Attenzione! Tutto ciò riguarda i servizi alla persona in rapporto individuale

per i gruppi invece:

per la formazione: I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità' a distanza

e inoltre: Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa (alternativa all’elenco di eccezioni riportato dall’ art.1, comma 10 punto s in cui non trovano spazio le attività dbn/olistiche e culturali))

e ancora: e' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purche' comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita'

 

b)  Per quanto riguarda gli spostamenti del professionista:

zone gialle, arancioni e rosse

trattandosi di spostamenti per motivi di lavoro sono consentiti con autodichiarazione anche tra comuni e tra regioni.

 

c)   Per quanto riguarda gli spostamenti del cliente:

Zone gialle: consentiti entro la regione

Zone arancione: consentiti entro il territorio comunale (o nel raggio di 30 km per comuni inferiori ai 5.000 abitanti escludendo il capoluogo di regione o per reperire un servizio non disponibile nel proprio comune)

Zone rosse: Vietata la circolazione in ogni caso e a ogni ora (salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute con autocertificazione).

Con le eccezioni riportate sotto

Attenzione 1: per il cliente non crediamo sia plausibile la motivazione “salute” non essendo le DBN pratiche sanitarie

Attenzione 2: il cliente può però far visita una sola volta al giorno ad amici e parenti sia nelle zone gialle (entro la regione), che arancione e rosse (entro il comune o i 30 km ecc.). Per cui un vostro parente o vostro amico (o anche due) vi può/possono venire a trovare a casa (anche se è vostro cliente). Meglio avere l’autodichiarazione per “visita parente o amico”

 

La scadenza del dpcm è il 5 marzo ma le regole per gli spostamenti scadono il 15 febbraio (attenti ai cambiamenti di colori per le zone)

Claudio Parolin

 

N.B. per i “ristori” economici bisogna attendere i decreti nei prossimi giorni. Pare però che non saranno più assegnati per Codici ateco ma a tutte le P.Iva che hanno subito importanti riduzioni di fatturato nel 2020. Vi terremo informati come sempre.

 

Ultima cosa: molti soci sono in difficoltà nel procurarsi lo SPID (che diventerà obbligatorio per tutti i siti pubblici - Agenzia delle Entrate, Inps ecc.- dal 28 febbraio, salvo credenziali già ottenute fino alla scadenza di settembre 2021).
Alcuni ci hanno chiesto di creare un servizio ad hoc per cui abbiamo creato una convenzione con alcuni commercialisti che potranno crearlo assieme a voi con un costo minimo (30 € tutto compreso)
I soci interessati ce lo segnalino.

Possiamo lavorare in questi giorni ? 20.12

Cari soci e amici, non vorrei disturbarvi inviandovi notizie che sono di già di dominio pubblico ma le numerose richieste di “chiarimenti” ricevute ci portano a pensare “meglio una comunicazione in più che una domanda di aiuto inascoltata”.

Per cui un breve riassunto:

1) siamo alla situazione descritta dalla comunicazione del 26.10 integrata dalle zone colorate i cui limiti sono descritti dalla comunicazione del 5.11 con la sola differenza che i colori non riguardano più le zone geografiche ma le date del calendario come sotto illustrato.

Quindi possibilità di lavorare con prestazioni individuali nel settore olistico è limitato ai giorni arancione con possibilità di muoversi per motivi di lavoro all’interno della regione.

Nei giorni arancione:

Vietata la circolazione in entrata e in uscita dalle Regioni e dai Comuni (salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute con autocertificazione).

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome ecc.  (le solite condizioni già riportate nei dpcm precedenti)

 

Nei giorni rossi:

Vietata la circolazione in ogni caso e a ogni ora (salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute con autocertificazione).

Le attività inerenti ai servizi alla persona non sono consentite 

 

Per il Veneto l’unica differenza è che il cosiddetto “coprifuoco” parte è stato anticipato alle ore 14 dal 19 al 23 dicembre (con chiusura dei confini comunali). Derogabili per i soliti motivi di lavoro ecc. Dal 24 dicembre il Veneto si uniforma alle norme nazionali riportate sotto.

Per quel che riguarda le attività di gruppo, sia che le chiamiate “formazione”, sia che le chiamiate “attività culturali e/o ricreative” non sono consentite 

Sono consentite le attività a distanza, sia individuali che di gruppo (es. gruppo convivente)

Non c’è ancora alcuna indicazione su cosa succederà dal 7 gennaio. Vi terremo informati

Coraggio, Claudio

Il nuovo decreto
Ecco il calendario dei divieti dal 21 dicembre al 6 gennaio
 

21-22-23 Dicembre. Italia in zona arancione (in realtà a cavallo tra zona gialla e arancione! vietati i movimenti tra regioni ma non i movimenti tra i comuni)

A partire dal 21 dicembre scatta il divieto di spostamenti tra Regioni. Sempre consentito rientro a propria residenza domicilio o abitazione. Consentiti gli spostamenti dalle 5 alle 22. Consentita la visita ad amici o parenti (max 2 persone) all'interno della propria regione. Negozi aperti fino alle 21, i bar e i ristoranti restano chiusi. Sport all’aperto ma solo individuale.

24-25-26-27-31 Dicembre. L’Italia in zona rossa

Vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza. Tra le 5 e le 22, ci si potrà spostare al massimo in due (più figli sotto i 14 anni o persone disabili) per raggiungere abitazione nel territorio regionale un nucleo convivente di amici o parenti. Bar e Ristoranti: consentiti asporto (fino alle ore 22) e consegne a domicilio. Sport all’aperto ma solo individuale.

28-29-30 Dicembre. Tutta Italia in zona arancione

In questi tre giorni feriali, l'Italia passa in zona arancione. Riaprono i bar e i ristoranti, ma solo fino alle 22 e per l'asporto. Resta il divieto di spostamento tra Regioni e i Comuni più grandi. Saranno consentiti gli spostamenti tra i piccoli Comuni (sotto i 5mila abitanti nel raggio di 30 chilometri).

31 Dicembre 1-2-3 Gennaio. Ritorna la zona rossa

Per il Capodanno, e fino al 3 gennaio, l'Italia torna in zona rossa. Coprifuoco dalle 22 alle 5 ( il primo gennaio fino alle 7). Tra le 5 e le 22, ci si potrà spostare al massimo in due (con figli sotto i 14 anni o persone disabili) per raggiungere in una abitazione nel territorio regionale un nucleo convivente di amici o parenti. Chiusi negozi non di generi di prima necessità, bar e ristoranti.

4 Gennaio. Si riapre ma non si esce dalla Regione

Un giorno di pausa nell'Italia in rosso. Anche la Befana tornerà poi un regime più restrittivo. Riaprono i negozi. Resta il coprifuoco alle 22. Ci si potrà spostare dai comuni con meno di 5000 abitanti in un raggio di 30 km ma non per raggiungere i capoluoghi di provincia.

5 - 6 Gennaio. Ritorna la zona rossa

Vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza. Tra le 5 e le 22, ci si potrà spostare al massimo in due ( con figli sotto i 14 anni o persone disabili) per raggiungere in una abitazione nel territorio regionale un nucleo convivente di amici o parenti. Aperti supermercati, beni alimentari e Prima necessità, farmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri

P.S. qualcuno di voi ha già ricevuto i 2.000 € del "fondo perduto" di novembre? molti ce lo chiedono. fateci sapere.

Hai già chiesto il "fondo perduto" di 2.000 €. Ecco come fare 04.12

Carissimi soci e amici,

è stato pubblicato venerdì sul sito dell’Agenzia delle Entrate il testo che dispone le modalità per la richiesta del “fondo perduto” per i professionisti che hanno domicilio fiscale nelle “zone rosse” che attualmente sono quelle descritte nella mappa sottostante

 

 

 1)  Chi può chiedere il fondo perduto?

I liberi professionisti che abbiano:

    a) domicilio fiscale o sede operativa in una zona rossa (se quindi ho il domicilio fiscale in zona arancione e lo studio in zona rossa per cui non posso lavorare, posso chiederlo? Sembra di si)

    b) come attività prevalente quella prevista dai codici ateco riportati nell'Allegato 2 del Decreto  Legge 9 novembre 2020, n. 149*.

                                             Cosa significa “attività prevalente? ERRATA CORRIGE
Nella comunicazione del 23.11 davamo una interpretazione “di buon senso” ma errata!
Riportavamo:
”Secondo noi si tratta dell’attività che procura il maggior reddito nell’anno.
(es. se ho un altro lavoro o una pensione che mi produce un reddito annuale di 10.000 € (anno 2019) e ho fatturato come professionista 15.000 € (anno 2019) la libera professione è l’attività prevalente.
                                                           SBAGLIATO! Rettifichiamo
(e ci scusiamo ma la prima interpretazione sembrava, a buon senso, quella)
 
In realtà l’attività prevalente è quella che risulta come tale nella registrazione della nostra Partita Iva. Come faccio a conoscerla?
1) Puoi chiedere al tuo commercialista
                             Oppure
2) Verificalo entrando nel tuo cassetto fiscale con la procedura mostrata in questo filmato.
 
 
         vedi il filmato per verificare l’attività prevalente
 
 
Se il codice Ateco della mia “attività prevalente” è riportata negli elenchi riportati nell’allegato 1 e nell’allegato 2 posso chiedere il fondo perduto.
Riportiamo i Codici ammessi al fondo perduto più importanti per noi:

* In particolare il codice in cui sono compresi la maggioranza degli operatori/consulenti dbn/olistici

    96.09.09 (Altre attività di servizi per la persona nca)  definita

Altri codici citati sono:
85.52.09 - Altra formazione culturale        200,00%  del contributo previsto a maggio
Codici per le associazioni:
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali ecc.  200% del contributo previsto a maggio
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca                       200,00% del contributo previsto a maggio
855201- Corsi di danza                                                                           100,00% del contributo previsto a maggio
 

2) Quali sono le condizioni ?

    a) Partita iva attiva al 25 ottobre 2020

    b) Redditi aprile 2020 inferiori a 2/3 dei redditi aprile 2019 (vedi nota sotto*)

Importante: Non ci sono più i vincoli posti per i bonus di 600 € di marzo e aprile (no lavoro dipendente, pensione ecc.)
Posso chiedere il fondo perduto anche se sono lavoratore dipendente o pensionato e se ho invalidità, disoccupazione, reddito di cittadinanza o altri redditi?  

3) Quanto ci danno?

        Il 200% del contributo previsto per maggio (quindi 2.000 €)

4) Quando posso chiederlo?  Da subito fino al 15 gennaio 2021. Non è necessaria la richiesta per quanti abbiano già ricevuto il “fondo perduto” del maggio 2020, ma non è il ns. caso perché i professionisti dbn hanno ricevuto i bonus anche in maggio, non il “fondo perduto”)

5) Come si chiedono?   

vedi il filmato per la richiesta dei 2.000 €

e segui passo passo le operazioni descritte.

(prepara codice fiscale, Iban del CC intestato a te, Pin e pw (o spid) per entrare nella tua area riservata dell’Agenzia delle Entrate, le somme fatturate nell’aprile 2019 e nell’aprile 2020 ).

Puoi fare tutto in 5 minuti

Terminata la procedura sarà rilasciata una prima ricevuta di “presa in carico” (o di scarto);
fatti i debiti controlli sarà rilasciata una seconda ricevuta di “accoglimento dell’istanza” (o di scarto motivato);
prima dell’erogazione del “fondo perduto” sarà comunque possibile inoltrare una istanza di rinuncia.

tutto chiaro? buon lavoro!

*Nota relativa al confronto tra i redditi 2019 e 2020.
Nella operatività non si capisce come possa l’Agenzia delle Entrate fare controlli sulla reale diminuzione dei redditi aprile 2019 – aprile 2020.
Il riferimento nelle istruzioni per la presentazione della domanda di “fondo perduto rinvia al QUADRO LM dell’Unico (righe da LM23 a LM27 col.3) che però riportano i ricavi annuali da cui non sono scorporabili i mesi di aprile 2019 e 2020.
Per cui riteniamo che in questo momento l’AdE non sia in grado di fare verifiche puntuali su questo requisito tanto più se il totale del 2020 (stimato perché non siamo ancora la 31.12.2020) risulta inferiore ai 2/3 dell’importo riportato in LM23 del Unico redditi 2019). ma...

Occhio alle sanzioni

Non dimenticate però che per chi venisse colto in fallo sono previste sia sanzioni pecuniarie (soggetto a sanzione amministrativa pari al 30%, cioè dovrete restituire la somma percepita maggiorata del 30% + gli interessi, salvo sconti per versamenti immediati) che eventuali sanzioni penali (qualora si ravvisasse una indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) la reclusione da sei mesi a tre anni

 

Possiamo rinviare il versamento del 30 novembre ?

Per quanto riguarda la possibilità di:
- rinviare i versamenti degli acconti previsti per il 30 novembre (acconti tasse e acconti Inps)
- ricalcolare gli acconti sulla base del ridimensionamento del fatturato 2020,
 
Ferma restando la mini proroga per tutti al 10 dicembre già segnalata

è concesso un rinvio al 30 aprile 2021 in presenza di specifici requisiti, ovvero:

a)  In tutta Italia: solo per le partite IVA, anche forfettarie, che hanno subito una riduzione di fatturato di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in qualsiasi regione

b)  Solo nelle zone rosse: per imprese, professionisti e artisti operanti nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al Decreto Ristori bis, con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse (vecchie e nuove) a prescindere dalla dimensione o dal calo del fatturato,

 

Per le tasse è così. Per i versamenti Inps la situazione è più ingarbugliata:

Sulla base del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni

che all’articolo 18 comma 4 dispone

4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi

Quindi sembrerebbe che anche l’acconto per contributi a percentuale INPS sia da ritenersi oggetto della proroga

Ma circolano e si leggono pareri contrastanti per cui:
 
Se non si tratta di cifre “pesanti” e non siete con l’acqua alla gola vi consigliamo di fare il versamento nei termini perché il ricalcolo e la nuova preparazione degli F24 avrà comunque un costo che, in caso di cifre piccole, potrebbe rendere non conveniente l’operazione (chiedete al vs. commercialista); e comunque sono somme che recupererete sugli F24 del prossimo anno.

 

Attenzione! Abbiamo dato fino ad ora informazioni via telefono, mail e whatsapp a tutti quelli che ci hanno chiesto sostegno, sia soci che non soci…. Ora i numero delle richieste è arrivato ad un limite che non ci permette, con la struttura attuale, di rispondere a tutti e non vogliamo abbassare la qualità del servizio.

Per cui continueremo a spedire le comunicazioni come questa a tutte le persone e associazioni che ci hanno fornito il loro indirizzo mail, ma daremo un servizio di risposte personalizzate solo ai soci regolarmente iscritti.

Ci piange il cuore ma bisogna saper prendere atto dei propri limiti organizzativi.

Claudio Parolin

regioni: cambiano i colori e riparte il lavoro 28.11

Carissimi/e,

2 ore fa è uscita l’ ORDINANZA 27 novembre 2020 del MINISTERO DELLA SALUTE

"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico. (20A06656) (GU Serie Generale n.296 del 28-11-2020)

 Art. 1

             Nuova classificazione delle Regioni Calabria, Liguria, Lombardia, Piemonte e Sicilia

1.  Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  16-bis,  quarto  periodo   del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33:
 
    a)  per  le  Regioni   Calabria,   Lombardia   e   Piemonte   cessa l'applicazione delle  misure  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3  novembre  2020  e  sono conseguentemente applicate le misure di cui all'art. 2  del  medesimo decreto;
                                                             tradotto queste regioni diventano arancione
 
    b) per le Regioni Liguria e  Sicilia,  cessa  l'applicazione  delle misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020. tradotto queste regioni diventano gialle

Per le limitazioni e cautele guarda le avvertenze della comunicazione del 5 novembre precedente e per le precisazioni la comunicazione del 12 novembre

 1. La presente ordinanza produce effetti dal  29  novembre  2020  e fino al 3 dicembre 2020.

 Quindi da domani

Buon lavoro

Per quel che riguarda i versamenti degli anticipi dovuti il 30 novembre abbiamo una breve proroga (per capire meglio sia tasse che Inps) fino al 10 dicembre. poi vi faremo sapere.

  Claudio Parolin

come chiedere i 2.000€ ristori bis 23.11

Carissimi soci e amici,

è stato pubblicato venerdì sul sito dell’Agenzia delle Entrate il testo che dispone le modalità per la richiesta del “fondo perduto” per i professionisti che hanno domicilio fiscale nelle “zone rosse” che attualmente sono quelle descritte nella mappa sottostante

 

 

aggiornamento al 25.11 Lombardia e Piemonte confidano in un alleggerimento delle restrizioni. Veneto e Molise temono la bocciatura, Emilia-Romagna e Marche puntano sul 3 dicembre per tornare 'gialle'

 1)  Chi può chiedere il fondo perduto?

I liberi professionisti che abbiano:

    a) domicilio fiscale o sede operativa in una zona rossa (se quindi ho il domicilio fiscale in zona arancione e lo studio in zona rossa per cui non posso lavorare, posso chiederlo? Sembra di si)

    b) come attività prevalente quella prevista dai codici ateco riportati nell'Allegato 2*.

Cosa significa “attività prevalente?”. Secondo noi si tratta dell’attività che procura il maggior reddito nell’anno.
(es. se ho un altro lavoro o una pensione che mi produce un reddito annuale di 10.000 € (anno 2019) e ho fatturato come professionista 15.000 € (anno 2019) la libera professione è l’attività prevalente.

* In particolare il codice in cui sono compresi la maggioranza degli operatori/consulenti dbn/olistici

    96.09.09 (Altre attività di servizi per la persona nca)  

Altri codici citati sono:
85.52.09 - Altra formazione culturale        200,00%  del contributo previsto a maggio
 
Codici per le associazioni:
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi ecc.  del contributo previsto a maggio
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca 200,00% del contributo previsto a maggio
855201-Corsi di danza 100,00% del contributo previsto a maggio

 

2) Quali sono le condizioni ?

    a) Partita iva attiva al 25 ottobre 2020

    b) Redditi aprile 2020 inferiori a 2/3 dei redditi aprile 2019 (vedi nota sotto*)

Importante: Non ci sono più i vincoli posti per i bonus di 600 € di marzo e aprile (no lavoro dipendente, pensione ecc.)

3) Quanto ci danno?

        Il 200% del contributo previsto per maggio (quindi 2.000 €)

4) Quando posso chiederlo?  Da subito fino al 15 gennaio 2021. Non devono chiederlo quanti abbiano già ricevuto il “fondo perduto” del maggio 2020, ma non è il ns. caso perché i professionisti dbn hanno ricevuto i bonus anche in maggio, non il “fondo perduto”)

5) Come si chiedono?

Vedi il filmato 

e segui passo passo le operazioni descritte.

(prepara codice fiscale, Iban del CC intestato a te, Pin e pw (o spid) per entrare nella tua area riservata dell’Agenzia delle Entrate, le somme fatturate nell’aprile 2019 e nell’aprile 2020 ). Puoi fare tutto in 5 minuti

Terminata la procedura sarà rilasciata una prima ricevuta di “presa in carico” (o di scarto);
fatti i debiti controlli sarà rilasciata una seconda ricevuta di “accoglimento dell’istanza” (o di scarto motivato);
prima dell’erogazione del “fondo perduto” sarà comunque possibile inoltrare una istanza di rinuncia.

tutto chiaro? buon lavoro!

*Nota relativa al confronto tra i redditi 2019 e 2020.
Nella operatività non si capisce come possa l’Agenzia delle Entrate fare controlli sulla reale diminuzione dei redditi aprile 2019 – aprile 2020.
Il riferimento nelle istruzioni per la presentazione della domanda di “fondo perduto rinvia al QUADRO LM dell’Unico (righe da LM23 a LM27 col.3) che però riportano i ricavi annuali da cui non sono scorporabili i mesi di aprile 2019 e 2020.
Per cui riteniamo che in questo momento l’AdE non sia in grado di fare verifiche puntuali su questo requisito tanto più se il totale del 2020 (stimato perché non siamo ancora la 31.12.2020) risulta inferiore ai 2/3 dell’importo riportato in LM23 del Unico redditi 2019). ma...

Occhio alle sanzioni

Non dimenticate però che per chi venisse colto in fallo sono previste sia sanzioni pecuniarie (soggetto a sanzione amministrativa pari al 30%, cioè dovrete restituire la somma percepita maggiorata del 30% + gli interessi, salvo sconti per versamenti immediati) che eventuali sanzioni penali (qualora si ravvisasse una indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) la reclusione da sei mesi a tre anni

 

Possiamo rinviare il versamento del 30 novembre (o ridimensionarlo) ?

Per quanto riguarda la possibilità di:
- rinviare i versamenti degli acconti previsti per il 30 novembre (acconti tasse e acconti Inps)
- ricalcolare gli acconti sulla base del ridimensionamento del fatturato 2020,
vi consigliamo di rivolgervi ai commercialisti convenzionati che il Movimento vi ha segnalato (se avete aderito alla Convenzione Fiscale)

Per le tasse pare assodato che si possa fare, per l’Inps si attende una precisazione nel decreto ristori-quater (che arriverà però in extremis in quanto subordinato al nuovo scostamento di bilancio in discussione alla camera per dopodomani 25 novembre).

Per cui invieremo una nuova comunicazione ma….
Se non si tratta di cifre “pesanti” e non siete con l’acqua alla gola vi consigliamo di fare il versamento nei termini perché il ricalcolo e la nuova preparazione degli F24 avrà comunque un costo che, in caso di cifre piccole, potrebbe rendere non conveniente l’operazione (chiedete al vs. commercialista); e comunque sono somme che recupererete sugli F24 del prossimo anno.

 

Attenzione! Abbiamo dato fino ad ora informazioni via telefono, mail e whatsapp a tutti quelli che ci hanno chiesto sostegno, sia soci che non soci…. Ora i numero delle richieste è arrivato ad un limite che non ci permette, con la struttura attuale, di rispondere a tutti e non vogliamo abbassare la qualità del servizio.

Per cui continueremo a spedire le comunicazioni come questa a tutte le persone e associazioni che ci hanno fornito il loro indirizzo mail, ma daremo un servizio di risposte personalizzate solo ai soci regolarmente iscritti.

    Ci piange il cuore ma bisogna saper prendere atto dei propri limiti.

capire restrizioni e ristori 12.11

Carissimi, scusate il ritardo ma la situazione è continuamente in evoluzione e molto confusa per quanto riguarda il nostro settore.

 In questa comunicazione trattiamo 2 argomenti:

1)  Indicazioni sulle possibilità di continuare a lavorare come “servizi alle persone”

2)  Indicazioni sulla possibilità di accedere ai cosiddetti “ristori”

Questa è la mappa aggiornata delle regioni rosse e arancione in questo momento!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se non la vedi clicca qui

Ma sono in evoluzione anche le classificazioni di Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, nonché la controversa Campania. Situazioni che dovrebbero definirsi oggi o domani.

 

1)  Abbiamo già dato indicazioni sulle diverse possibilità di continuare a operare nelle zone contrassegnate dai diversi colori nelle comunicazioni del 26 ottobre, del 4 novembre e del 5 novembre.

Facciamo solo alcune osservazioni sulle possibilità di “muoversi” sul territorio sulla base delle molte domande e obbiezioni che ci sono pervenute.

Il nostro parere è che:

a)      Le considerazioni sul fatto che le attività di “servizi alle persone” siano chiuse (zone rosse) ma si possa continuare a operare perché le dbn riguardano il benessere (quindi la salute in senso lato) a noi sembrano insostenibili. Le dbn non sono attività sanitarie. Ci hanno segnalato che alcuni commercialisti e/o autorità locali danno indicazioni diverse. A voi la scelta.

b)      Si possa circolare nelle zone in cui le attività non siano sospese (arancione) per motivi di “lavoro”, pertanto il professionista che si reca presso lo studio o presso il domicilio del cliente possa compilare la “autodichiarazione” e muoversi negli orari consentiti. Consigliamo di portare con sé “le prove” (anche per evitare inutili discussioni), tipo la copia del documento di assegnazione della Partita IVA, l’eventuale contratto di affitto dello studio, biglietti da visita d o altri stampati a cui risulti l’indirizzo del luogo in cui si pratica ecc.

c)      Non crediamo che i clienti possano circolare per motivi di “salute”, per le stesse considerazioni svolte al punto a).

Comunque per fornirvi un “prontuario” di riferimento autorevole di immediata consultazione (e anche per rispondere alla domanda “cosa si rischia?”), vi rinviamo ad un documento prezioso che elenca una casistica completa delle situazioni e delle sanzioni.

Vedi il “Prontuario Sanzioni Carabinieri” sul sito. Importante: rileggete anche la comunicazione del 18 marzo “Attenti alle sanzioni penali”

 

2)      Per la questione dei quattrini la situazione è molto confusa. Gli annunci di accesso ai ristori come Fondo Perduto sono molto problematici, anche se molti li danno per già presi!

Se rileggete le distinzioni tra “bonus” e “fondo perduto” riportate nelle comunicazioni del 10 luglio e del 16 luglio pubblicati sul sito capite l’origine della confusione.

Comunque, grazie alla confusione, può anche darsi che arrivino dei soldi (anche se nutro forti dubbi)

In caso positivo dovrebbe funzionare così:

Per coloro che hanno già ricevuto il 1.000 € di maggio dovrebbero ricevere direttamente sul CC bancario segnalato 2.000 € (il 200% del bonus di maggio)

Se i soldi vi arrivano vi preghiamo di segnalarcelo subito!

Per tutti gli altri attendiamo che l’agenzia delle entrate pubblichi il modello da utilizzare per la domanda per comprendere meglio le condizioni.

Se verificheremo la possibilità reale di presentare la domanda ve lo segnaleremo.

Se volete saperne di più leggete le note aggiuntive in fondo.

In ogni caso sarà certamente possibile risparmiare in 2 modi:

a) rinviare i versamenti degli acconti di tasse e contributi Inps

b) ricalcolare su una previsione ridotta gli acconti

In altre parole, se avete già i moduli F24 per i versamenti degli acconti per il 2021 (da versare il 16 novembre e/o il 30 novembre) potete decidere se pagarli o rinviare il versamento fino al 16 marzo 2001 (anche in 4 rate)

Potete anche ricalcolare gli acconti, abitualmente calcolati in base al fatturato dell’anno precedente. Se per esempio nel 2029 avete fatturato 10.000 € e la previsione per il 2020 è di 3.000 €, potete chiedere al commercialista di ricalcolare gli anticipi sui 3.000 €.

Quindi potete pagare anticipi ridotti rinviandoli al 16 marzo.

Ssegnalate al vostro commercialista le vostre intenzioni!

 

Appena ci saranno nuove notizie e sarà pubblicato il modello per presentare la domanda per il “ristoro” ve lo comunichiamo.

 Claudio Parolin

 

 

Note aggiuntive:

I nostri dubbi nascono dal fatto che in primavera i bonus fossero destinati ai professionisti con p.iva ed erogati dall’Inps, mentre i “fondo perduto” fossero destinate a imprese, artigiani ecc. e fossero erogati dalla Agenzia delle Entrate come per i “ristori” di oggi. Come fa l’Agenzia delle Entrate a versare direttamente sul CC a soggetti che non conosce perché sostenuti in primavera dall’Inps? Si incrociano i dati? Uhmmm, boh!

In ogni caso vi segnaliamo le caratteristiche pubblicate:

a)     Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti - colpiti dalle misure contenute nel D.P.C.M. 3 novembre 2020- che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, ovvero:

96.09.09  Altre attività di servizi per la persona nca  200% del contributo di maggio (quindi 2.000€)

Altri codici citati sono:

85.52.09 - Altra formazione culturale        200,00%  del contributo di maggio

E per le associazioni:

949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi ecc.      200,00%

949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca 200,00%

855201-Corsi di danza 100,00%

 

Cosa bisogna fare?

Se avete ricevuto a maggio i 1000 € in teoria il nuovo “fondo perduto” di 2.000 € dovrebbero arrivarvi sul CC.

Ripeto segnalatecelo! Sarebbe un'ottima notizia per tutti i soci (manterremmo il vostro anonimato)

N.B. Il testo ripreso dall’art. 25 del decreto 34 di aprile sicuramente confonde le acque……. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (a tal fine rileva la data di effettuazione delle operazioni).
Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
Navigazione
This is Schools Diazo Plone Theme